Sentenza n. 1988
M) Il difensore di T. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto irregolare la procedura seguita
Sentenza n. 1988
N) C. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di Merito aveva erroneamente ritenuto la procedura seguita per l’approvazione del paino
Sentenza n. 1988
La censura non ha fondamento in quanto la Corte di merito ha esattamente escluso la sussistenza delle condizioni che rendono operante il principio
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collaboratori di giustizia, la cui attendibilità è stata valutata dal giudice di merito seguendo fedelmente i criteri elaborati dalla giurisprudenza
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giudice di merito. Nell’ottica di tale precisa analisi ricostruttiva è stato precisato che il controllo della logicità della motivazione va esercitato
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Tali peculiari connotazioni oggettive e soggettive – individuate nei fatti attribuiti al N. dal giudice di merito con motivazione esente da vizi
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stesso – così come accertato dal giudice di merito con motivazione insindacabile – è perfettamente riconducibile nell’ambito della norma incriminatrice
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giudice di merito nella scelta di concedere o di rifiutare le circostanze attenuanti ex art.62 bis c.p., deve porsi in risalto che l motivazione della
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apprezzamenti riservati al giudice di merito (cfr. Cass., sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco).
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giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall’art.113 c.p
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prove, in termini del tutto ineccepibili che forniscono la giustificazione razionale del convincimento espresso in merito alla situazione di incertezza
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2. – Nell’esame del merito delle statuizioni contenute nella pronuncia impugnata assume priorità la verifica della fondatezza o meno delle censure
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merito ha giustamente considerato che convincenti elementi obiettivi di riscontro possono trarsi dal contenuto delle disposizioni dei Carabinieri, ditalché
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condanna per l’abuso di ufficio, mancando le condizioni per runa pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell’art.129, comma 2 c.p.p.– A quest’ultimo
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dell’organizzazione criminale e, di riflesso, anche nell’interesse dell’intero gruppo: con innegabile coerenza argomentativa il giudice di merito ha
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tratta dalla valutazione di circostanze fattuali significative e conducenti. In particolare, la Corte di merito ha correttamente attribuito valore
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ricorso relativi alla inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e la rinnovazione inerente al merito della regiudicanda, nel senso che nel nuovo
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Da tali concrete e peculiari modalità operative del traffico di stupefacenti il giudice di merito ha tratto la coerente conclusione che egli imputati
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contraddizioni non rilevante dai giudici di merito; mancata prova dei requisiti essenziali dell’associazione; – illogicità e carenze logiche in ordine
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alla pronuncia di assoluzione ex art. 530, comma 2 anziché ai sensi dell’art. 530, comma 1 c.p.p. per avere la Corte di merito omesso di rilevare che
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– per C. A.: sono stati richiamati i risultati delle osservazioni sul territorio compiute dai Carabinieri, le dichiarazioni di M. M. in merito all
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giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che nell’ipotesi di censure riguardanti la logicità della motivazione fornita dal giudice di merito in
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dei risultati probatori su cui poggia il convincimento del giudice di merito, che, sulla base delle inequivoche deposizioni dei Carabinieri e delle
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merito ai fini della verifica dell’attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, chiarendo che “il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema