Sentenza n. 1988
5. – Occorre ora esaminare i motivi di ricorso con i quali gli imputati condannati per le violazioni della legge sugli stupefacenti hanno denunciato
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C) N. M. proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza sotto i seguenti profili: a) violazione della legge penale in
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l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione di tale situazione.
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al requisito della congruenza logica quello della conformità all’esatta applicazione della legge penale.
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generiche e la pena complessiva è stata rideterminata per effetto della ritenuta continuazione con le analoghe violazioni della legge sugli
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inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche, delle quali si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, nonché motivazione
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risultano del tutto prive di specificà, in quanto, oltre ad una generica doglianza di illegittimità per violazione di legge e per illogicità della
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’inutilizzabilità alle dichiarazioni spontaneamente rese nel corso dell’esperimento di attività consentite dalla legge e in nessun modo riconducibili, sul piano
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) violazione della legge penale e difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
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Nell’interesse del M. proponeva ricorso anche l’altro difensore di fiducia, avv. S., formulando i seguenti motivi: a) violazione della legge
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giudizio avrebbero dovuto essere definite tutte le contestazioni che, in punto di valutazione delle prove e di applicazione della legge penale
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associativo; i cui elmetti costitutivi (in particolare quello psicologico) non erano stati oggetto di adeguato accertamento; f) violazione della legge
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di ciascuna singola fattispecie, in relazione a particolari situazioni diverse da quelle che la legge penale pone espressamente a base delle
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legge (art. 191 c.p.p.) e non potendo, perciò, essere esteso a quelle prove la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite
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; c) erronea applicazione della legge penale e vizi logici della motivazione in ordine alla determinazione della misura della pena e alla denegata