Sentenza n. 1988
di lottizzazione, pur in assenza di norme imperative e di qualsiasi potere dell’imputato in merito alla conduzione della pratica.
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partecipazione dell’imputato all’operazione di via Salis del 27-28.4.1989, avente ad oggetto la cessione di un quantitativo di droga di ben 100 chilogrammi. con
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per l’approvazione del piano di lottizzazione, pur in assenza di norme imperative e di qualsiasi è potere dell’imputato in merito alla conduzione della
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adeguatezza, alla gravità dei fatti e alla specifica capacità a delinquere di ciascun imputato.
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continuato di corruzione veniva affermata sulla base di numerosi elementi indicativi della illegittimità della condotta dell’imputato, con la
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domicilio eletto ma presso il domicilio reale mediante consegna a persona diversa dall’imputato.
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versanti, dall’imputato e dal P. G. di Milano in quanto il dubbio sulla responsabilità del C. è risultato di una accurata e organica disamina delle
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valutazione rispondente ai canoni logici e giuridici posti dall’art.192 c.p.p., è stato reputato univocamente indicativo dell’inserimento dell’imputato nell
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’appartenenza dell’imputato all’associazione finalizzata al narcotraffico con una motivazione manifestante illogica; carente, priva dei necessari passaggi logici
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dell’imputato in quattro occasioni in via Albissola – in orari, con atteggiamenti denotanti la trattazione di affari illeciti e in compagnia di altri
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notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anziché al domicilio eletto, al domicilio reale, ma non a mani proprie dell’imputato
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e l’aprile 1989, è stato osservato che l’imputato operava nella zona già nel 1985, quando l’associazione era retta da C. G.: la sua ricomparsa, dopo
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manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità dell’imputato per tutti i reati ascrittagli: in particolare, veniva
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fungibili, è riscontrabile una connessione causale tra le condotte di ogni imputato qualificata da un atteggiamento volontario in termini di agevolazione
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. e R.: in base a tali elementi, considerati precisi e univoci, è stato ritenuto che l’imputato, figlio di C. G., fondatore dell’associazione operante
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conclusione, sorretta da un adeguato sviluppo argomentativo, che sussiste una situazione di incertezza in ordine alla responsabilità dell’imputato per il
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dibattimentale per procedere all’audizione di M. S., imputato di reato connesso, già sentito in primo grado, senza dare adeguatamente conto dell’assoluta