Sentenza n. 1988
Il giudice di rinvio passava, quindi, ad esaminare le posizioni dei singoli imputati rilevando:
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, sia alla pericolosità sociale degli imputati, desunta anche da precedenti penali degli imputati.
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Con sentenza del 25.5.1992 il Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe in ordine ai reati loro
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5. – Occorre ora esaminare i motivi di ricorso con i quali gli imputati condannati per le violazioni della legge sugli stupefacenti hanno denunciato
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Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei testi, che hanno consentito la compiuta ricostruzione dei movimenti degli imputati verificatesi
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Sentito il difensore di parte civile avv. F. M. in sostituzione dell’avv. G. M. e i difensori degli imputati, avv. S. per M. e S., avv. P. per M
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c.d. “osservazioni sul territorio” e dei movimenti degli imputati nella zona di via Anguissola.
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rideterminare le pene inflitte per i due imputati mediante la eliminazione per il C. di quattro mesi e quindici giorni di reclusione e per il N. di un anno e
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La sentenza veniva impugnata da tutti gli imputati, ad eccezione del C., e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 31.1.1994, in parziale
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1.6 – Numerosi ricorrenti hanno lamentato che il giudice di rinvio, col disporre il nuovo esame degli imputati di reati connessi, è incorso negli
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Invero, con ampia e puntuale interpretazione degli elementi probatori disponibili (documentazione acquisita, ammissioni di taluni imputati
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Da tali concrete e peculiari modalità operative del traffico di stupefacenti il giudice di merito ha tratto la coerente conclusione che egli imputati
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Invero, atteso che nei confronti degli altri imputati ragione della condanna per tutti i reati fine è stata individuata nella peculiare articolazione
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rivolte contro il capo di sentenza concernente la responsabilità degli imputati per il delitto previsto dall’art.75 della l. 22.12.1975, n.685, dovendo
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il convincimento relativo alla partecipazione di detti imputati al gruppo criminale.
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, intervenuta per taluni imputati, non è di ostacolo all’esame dei motivi di ricorso riguardanti la liquidazione del danno a favore del Comune di Milano
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motivazione adeguata sul piano logico e immune da vizi giuridici, la Corte di rinvio ha correttamente valutato la posizione dei singoli imputati ponendo
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, imputati di procedimenti connessi, non può essere esercitato applicando gli stessi criteri seguiti nella sentenza n.1114-95 e che, dunque, nella
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Con sentenza n.1114 del 14.11.1995, la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava la decisione di secondo grado, impugnata dagli imputati, e
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fatta giustamente derivare dalla ragione che l’esame degli imputati e dei testi è stato del tutto autonomo dalle intercettazioni ambientali e ha
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imputazione è stata indicata soltanto l’epoca dell’accertamento del reato e che gli imputati hanno avuto piena e concreta possibilità di difendersi anche
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sostanziale, erano state sollevate con riguardo all’affermazione di responsabilità degli imputati per i singoli reati loro iscritti.
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ex art.603 c.p.p. mediante l’audizione degli imputati di reati connessi, M., Di D. e R.; c) violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata e
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; inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputati di reato connesso, S. M. e A. R. per violazione dell’art. 602, comma 2 e 3 c.p.p., essendo
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cooperato al trasferimento all’estero di somme di denaro, anche per pagare gli approvvigionamenti di droga. Con la stessa sentenza i predetti imputati
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escludere l’esistenza del fatto e la non commissione dello stesso da parte degli imputati e che, dall’altro, in presenza della causa estintiva, non