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Sentenza n. 1988

334687
Cassazione penale, sezione I 38 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

Pertanto, l’accertata carenza di motivazione non può non determinare l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto relativo alla

Sentenza n. 1988

Col primo motivo di ricorso il C. ha denunciato la nullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza dichiarativa di contumacia in data 18.3.1996

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In primo luogo, va sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche attinenti alla riconosciuta attendibilità delle

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La sentenza emessa dal giudice di rinvio impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore Generale nei confronti del C. e da quest’ultimo nonché

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confronti di N. G., dato che la motivazione della sentenza impugnata è saldamente ancorata ad una coerente interpretazione degli elementi probatori che unisce

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Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente

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2.2 – Alla luce dei principi testè enunciati le conclusioni accolte, in punto di fatto, nella sentenza impugnata resistono al sindacato di

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2.3 – Nella struttura logica della motivazione delle sentenza impugnata è stato, poi, assegnato il giusto rilievo alle convergenti dichiarazioni dei

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sentenza impugnata si riduce alla seguente proposizione: “Il diniego delle invocate attenuanti generiche si giustifica per la gravità dei comportamenti

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Nella sentenza impugnata è stata negata l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.649 c.p.p. rilevando che, nonostante gli indubbi

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una differente interpretazione delle risultanze probatorie e ad oppure alla valutazione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata una diversa

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’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per C., e senza rinvio per S., T., M., per N. G. annullamento senza rinvio limitatamente ai capi c), D

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La sentenza veniva impugnata da tutti gli imputati, ad eccezione del C., e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 31.1.1994, in parziale

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giudizio di rinvio. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio e nel nuovo giudizio dovrà accertarsi se ricorrono o meno le

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Il controllo di legittimità della motivazione della sentenza impugnata porta senz’altro ad escludere dei vizi denunciati dai ricorrenti, i quali

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Le linee argomentative della decisione impugnata appaiono, sul punto, dotate di adeguatezza logica, derivando da una congruente interpretazione degli

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annulla la sentenza impugnata nei confronti di C. A. nonché nei confronti di N. G. limitatamente ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della l. 685-75

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Dall’applicazione di tale criterio direttivo deriva che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche ad essa rivolte, da opposti

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quanto le linee argomentative della sentenza impugnata risultano, sul punto, pienamente congruenti sul piano logico e corrispondono all’esatta

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La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di T. V., M. G. e S. A. in ordine ai

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2. – Nell’esame del merito delle statuizioni contenute nella pronuncia impugnata assume priorità la verifica della fondatezza o meno delle censure

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, consegnatagli poco prima dallo S., sicché nella sentenza impugnata è stato affermato – in maniera logicamente argomentata anche in riferimento alla non

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le ragioni giustificative della esclusione di nullità, indicate nella sentenza impugnata, devono essere condivise in quanto rappresentano il

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. Ditalché, poiché il reato è estinto per prescrizione, deve pronunciarsi l’annullamento senza rinvio dei capi della sentenza impugnata contenenti la

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A tali esatti criteri ermeneutici risulta sostanzialmente rispondente la sentenza impugnata in cui l’esclusione di inutilizzabilità derivante è stata

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quantitativo di droga: come e ’ stato lucidamente osservato nella sentenza impugnata, tale episodio, unitamente ai frequenti e continuativi rapporti con

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. Al riguardo, con riferimento all’arco temporale che segna l’inizio e la fine dell’attività associativa, va precisato che nella decisione impugnata è

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sentenza impugnata è stato rettamente ritenuto che indipendentemente dalla soluzione della questione relativa ai rapporti tra il piano di zona pluriennale

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. Deve trarsene il corollario che la sentenza impugnata non è incorsa nel vizio, denunciato dai ricorrenti, di far derivare la responsabilità per i reati

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1.3. – Alla luce delle precedenti considerazioni appare la correttezza della sentenza impugnata che pur contenendo opinabili discettazioni sulle

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E) Nell’interesse di M. R. l’avv. Daria Pesce proponeva contro la sentenza impugnata le seguenti censure: a ) violazione degli artt. 498 e 499 c.p.p

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L’analisi della specifica articolazione argomentativa della motivazione della sentenza impugnata pone in luce che le ragioni giustificative della

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, attraverso una meticolosa e convincente disamina delle risultanze probatorie, nella motivazione della sentenza impugnata è stata posta in evidenza la

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cui esame è contenuto nella seconda parte della sentenza impugnata e ritenuta la continuazione con la condanna irrevocabile pronunciata dal Tribunale di

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Con sentenza n.1114 del 14.11.1995, la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava la decisione di secondo grado, impugnata dagli imputati, e

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singolarmente e globalmente, nella sentenza impugnata è stato coerentemente ritenuto che il conflitto delle risultanze probatorie dà origine ad una

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cui la sentenza impugnata, riguardando gli stessi fatti, è mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza in riferimento sia al dato

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decisione impugnata e ha rinviato ad altro giudizio per il nuovo giudizio. In questi termini è uniformemente orientata la giurisprudenza di questo Supremo

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