Sentenza n. 1988
condanna il N., il C., il C., il T., il M. ed il T. al pagamento in solido delle spese sostenute dalla parte civile, Comune di Milano, che liquida in
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6.5. – L’estinzione per prescrizione del reato di abuso di ufficio per il C. e per il N. e del reato di corruzione per il solo N. impone di
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In piena sintonia con tale linea interpretativa la Corte di rinvio ha giustamente escluso che la condanna del C. per il delitti associativo commesso
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Sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Antonio Siniscalchi, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi di C.,
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Infine, il tribunale dichiarava la responsabilità di N. C., C., C., T. per il reato di cui agli artt. 110, 321, c.p., di M., T. e P. per il reato di
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Con motivi nuovi il difensore dello S. deduceva la non configurabilità del reato alla luce della riformulazione dell’art. 323 c.p. con l. 16.7.1997
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Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata
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cancelliere della Corte di Appello di Milano all’atto del deposito della predetta impugnazione risalta che il C. ha eletto domicilio in alba presso lo studio
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S. A., assessore all’urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato per il delitto di abuso di ufficio ex art. 323, comma 2 c.p. e la sua
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A) Il procuratore Generale di Milano impugnava la sentenza limitatamente al capo con cui il C. era stato assolto dal delitto associativo
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6.3. – Il C., condannato per il delitto di corruzione, ha anche censurato la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche denunciando
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Così deciso in Roma il 22 dicembre 1997.
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6.4. – C. A. ha proposto ricorso per cassazione contro il capo di sentenza con cui è stato escluso l’effetto estensivo degli appelli proposti dai
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Il giudice di rinvio passava, quindi, ad esaminare le posizioni dei singoli imputati rilevando:
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di curare il reinserimento dei capitali provenienti dall’attività illecita mediante una vera e propria interposizione per conto dei C. posti ai vertici
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Quanto al reato di cui all’art. 75 della l. 22.12.1975, n.685, il giudice di primo grado rilevava che il Carollo, nella sua qualità di capo e di
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In primo luogo, deve porsi in risalto che l’intervenuto annullamento non ha privato il giudice di rinvio della facoltà di disporre nuovamente la
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Il concreto e fattivo contributo stabile all’attività dell’associazione è stato ritenuto provato, riguardo a N. M., in base alla rilevata presenza
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Inoltre, mette conto sottolineare che non può pronunciarsi il proscioglimento per la non rilevanza penale del fatto per la ragione che il fatto
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le ragioni giustificative della esclusione di nullità, indicate nella sentenza impugnata, devono essere condivise in quanto rappresentano il
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3.1. – L’appartenenza di C. A. all’associazione è stata ritenuta dimostrata mediante il coordinamento di distinti elementi probatori, pienamente
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riforma della decisione di primo grado, assolveva il C. dal reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per non avere commesso il fatto, concedeva al n. le
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conclusione, sorretta da un adeguato sviluppo argomentativo, che sussiste una situazione di incertezza in ordine alla responsabilità dell’imputato per il
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1.6 – Numerosi ricorrenti hanno lamentato che il giudice di rinvio, col disporre il nuovo esame degli imputati di reati connessi, è incorso negli
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, istruzioni e circolari interne al fine di fare approvare il piano di lottizzazione Martinelli Coppin relativo all’area del R.. Ditalché nella
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dei flussi finanziari provenienti dal traffico di droga e consentendo all’associazione di poter sempre contare sulla sua collaborazione per il
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La censura non ha fondamento in quanto la Corte di merito ha esattamente escluso la sussistenza delle condizioni che rendono operante il principio
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Di D. e M. forniscono adeguata dimostrazione della consapevolezza per il reato associativo e per quello di spaccio; sono state negate le attenuanti
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decisione impugnata e ha rinviato ad altro giudizio per il nuovo giudizio. In questi termini è uniformemente orientata la giurisprudenza di questo Supremo
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Il controllo di legittimità della motivazione della sentenza impugnata porta senz’altro ad escludere dei vizi denunciati dai ricorrenti, i quali
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Riguardo alla posizione di T. V., capo dell’Ufficio lottizzazioni presso il settore urbanistica del Comune di Milano, la responsabilità per il reato
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Con motivi aggiunti del 15.10.1997, il N. ribadiva le conclusioni esposte nel ricorso e sosteneva che, in ogni caso, i reati contro la P.A. erano
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D’altro canto, in relazione alla specifica strutturale e funzionale della pronuncia di annullamento con rinvio attraverso la quale, mediante il
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processuale per aver il giudice di rinvio erroneamente ritenuto che la sentenza di annullamento, emessa dalla Corte di Cassazione, abbia avuto l’effetto di
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codice del 1930 per la ragione che alla data del 24.10.1989 erano stati eseguiti arresti, fermi e sequestri, sicché restava irrilevante il dato all
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Risulta dotato di solida base logica e giuridica anche il giudizio di responsabilità pronunciato nei confronti di G. G., di S. V., di B. L. e di Z. A
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di primo grado, assolveva C. S. D., già prosciolto per il delitto di spaccio di cui al capo B), dal delitto associativo di cui al capo A) per non
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mesi di reclusione e lire 15.00.000 di multa per il N. e di quattro mesi e quindici giorni di reclusione per il C.;
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pronuncia di condanna per i reati fine di spaccio non sono state fatte coincidere, puramente e semplicemente, con il mero fatto della partecipazione all
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di Milano e da C. S. D. contro la pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 530, comma 2 c.p.p.: il primo ha dedotto che è stata esclusa l
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rivolte contro il capo di sentenza concernente la responsabilità degli imputati per il delitto previsto dall’art.75 della l. 22.12.1975, n.685, dovendo
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Con sentenza del 25.5.1992 il Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe in ordine ai reati loro
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Non è conferente il richiamo fatto in alcuni ricorsi, e sviluppato nella discussione, alla parte finale della motivazione della sentenza 14.11.1995
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Q) Il difensore di S. A. denunciava violazione di norme giuridiche sostanziali nonché di mancanza e manifesta illogicità della motivazione
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una corretta analisi ricostruttiva della predetta normativa cogliendone la reale ratio nell’esigenza che il documento consultato contenga la
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questa Corte è stato precisato che il vigente art. 192, comma 3 stabilisce una limitazione della libertà di convincimento del giudice vietando l
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3. – Non hanno pregio le censure mosse dai ricorrenti contro il punto della sentenza in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione
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M) Il difensore di T. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto irregolare la procedura seguita
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’appartenenza di C. A. a “Cosa Nostra” e il giudicato formatosi, sul punto, nel processo di Palermo, nonché le dichiarazioni dei collaboratori M., Di D
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Col primo motivo di ricorso il C. ha denunciato la nullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza dichiarativa di contumacia in data 18.3.1996