Sentenza n. 1988
6. – Restano da esaminare i ricorsi che investono i capi di sentenza relativi alle condanna per i reati contro la pubblica amministrazione.
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– per C. S. D.: è stato assolto dal reato associativo e da quello di spaccio in quanto i rapporti di affari con i C. e con il N. non sono stati
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SEZIONE I PENALE
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I ricorsi non hanno fondamento.
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4. – devono ora esaminarsi i motivi di ricorso che investono l pronuncia di condanna per i singoli episodi di sostanze stupefacenti. Con tali
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Letti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
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rigetta i ricorsi del n. e del C. nel resto.
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Con una completa e organica disamina delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha valutato la posizione del C. osservando che i rapporti da lui
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Sentito il difensore di parte civile avv. F. M. in sostituzione dell’avv. G. M. e i difensori degli imputati, avv. S. per M. e S., avv. P. per M
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5. – Occorre ora esaminare i motivi di ricorso con i quali gli imputati condannati per le violazioni della legge sugli stupefacenti hanno denunciato
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– per Z. A.: la responsabilità per entrambi i reati è stata affermata in relazione ai risultati delle osservazioni compiute per i mesi sei dai
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promotore, si era occupato di tutto ciò che riguardava l’attività dell’associazione criminosa, delegando i diversi compiti ai vari collaboratori
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escluso che i fatti in esame sono gli stessi per i quali il C. è stato ritenuto responsabile del delitto ex art.416 bis c.p. dal Tribunale di Palermo con
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verbalizzanti, sui rapporti con gli altri associati e, in particolare, con Z., mentre quella per i singoli episodi di spaccio concerneva i fatti
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Con motivi aggiunti del 15.10.1997, il N. ribadiva le conclusioni esposte nel ricorso e sosteneva che, in ogni caso, i reati contro la P.A. erano
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i noti narcotrafficanti e dai quali prelevavano o depositavano, pacchi, sacchetti, buste e valigette.
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D) Nell’interesse di Z. A. e di La R. G. l’annullamento della sentenza veniva richiesto per i seguenti motivi: a) inosservanza delle norme
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sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la
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’associazione criminosa, la sua appartenenza all’organizzazione e la responsabilità per i singoli episodi di spaccio e per i reati contro la P.A., rispetto ai
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individui che operavano nel quadrilatero di via Anguissola, con i quali vi erano stati scambi di pacchi, di buste e di oggetti;
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G) Nell’interesse di B. L. venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso: a) nullità dell’ordinanza 29.4.1996 e della sentenza del giudice di rinvio
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taglio e dalla non credibilità delle giustificazioni fornite; le argomentazioni poste a base della condanna per i singoli fatti di spaccio (utilizzate
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pronuncia di condanna per i reati fine di spaccio non sono state fatte coincidere, puramente e semplicemente, con il mero fatto della partecipazione all
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., Sez. I, 1 ottobre 1986, Esposito). È stato altresì precisato che il predetto potere discrezionale, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è
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3.3. – Esce indenne dalle censure formulate con i motivi di impugnazione anche la pronuncia di responsabilità per il delitto associativo nei
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I) I difensori di C. A. hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell’art
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considerazione. Il P. G. ricorrente indicava, quindi, i vizi logici in cui a suo dire era incorso il giudice di rinvio nell’interpretare gli elementi probatori
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giurisprudenza di questa Corte in cui è stato chiarito che “è configurabile il concorso fra i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e
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collaboratori di giustizia, la cui attendibilità è stata valutata dal giudice di merito seguendo fedelmente i criteri elaborati dalla giurisprudenza
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rideterminare le pene inflitte per i due imputati mediante la eliminazione per il C. di quattro mesi e quindici giorni di reclusione e per il N. di un anno e
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B) Il C. chiedeva l’annullamento della sentenza formulando i seguenti motivi di ricorso: a) manifesta illogicità della motivazione con riferimento
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Ne consegue che entrambi i ricorsi devono considerarsi privi di fondamento per la precisa ragione che essi si limitano, nella sostanza, a prospettare
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familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all’accusa dei
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. in quanto l’esame testimoniale, nel giudizio di primo grado, si è svolto con modalità tali – per responsabilità della Pubblica Accusa – da ledere i
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Il controllo di legittimità della motivazione della sentenza impugnata porta senz’altro ad escludere dei vizi denunciati dai ricorrenti, i quali
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stata ritenuta la sua responsabilità per i reati contro la P.A.; sono state concesse le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti
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di Appello di Milano per nuovo giudizio; rigetta il ricorso del Procuratore Generale nonché i ricorsi di N. M., G. G., B. L., Z. A., M. R., S. V., T
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Invero, atteso che nei confronti degli altri imputati ragione della condanna per tutti i reati fine è stata individuata nella peculiare articolazione
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1.4. – Sono sottratte alla preclusione ex art. 627, comma 4 c.p.p. le censure a mezzo delle quali i ricorrenti hanno denunciato la inutilizzabilità
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risultanze probatorie, condotta secondo le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle
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6.1. – Passando ad esaminare i ricorsi relativi al capo di sentenza contenente la pronuncia di condanna per il reato di corruzione di cui agli artt
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3.4. – Per esaurire la tematica attinente al delitto associativo devono esaminarsi i ricorsi proposti, per opposte ragioni, dal Procuratore Generale
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, fatte dai collaboratori M. e Di D. , a riscontro obbiettivo delle quali sono state indicate concrete condotte del La R. e i suoi rapporti con altri
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motivazione, i motivi non consentono di individuare le precise ragioni che giustificherebbero l’annullamento della pronuncia.
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, 28 febbraio 1994, Santi; Cass., Sez. I, 30 settembre 1991, Giannozzi). Le basi stesse della nozione di invalidità derivata pongono in luce l
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In particolare, deve sottolinearsi che la responsabilità del N. per i reati fine è stata ricondotta al fatto “avendo sempre garantito l’assorbimento
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, Marino, e successivamente, Cass., Sez. V, 8 ottobre 1993, Bettiga; Cass., Sez. V, 20 maggio 1992, Dragone; Cass., Sez. I, 16 gennaio 1991, Saporito).
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– per C. A.: sono stati richiamati i risultati delle osservazioni sul territorio compiute dai Carabinieri, le dichiarazioni di M. M. in merito all
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. 514 c.p.p., dato che i risultati hanno come unica fonte l’esame dei testi, assunto con le forme di rito e nel contraddittorio tra le parti, e l
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. I. I 28 ottobre 1991, Giacchetti). Il principio già affermato sotto il vigore dell’art. 544, comma 3 c.p.p. del 1930 (Cass., Sez. I, 9 luglio 1984