Sentenza n. 1988
Le censure non hanno fondamento.
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I ricorsi non hanno fondamento.
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5. – Occorre ora esaminare i motivi di ricorso con i quali gli imputati condannati per le violazioni della legge sugli stupefacenti hanno denunciato
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1.6 – Numerosi ricorrenti hanno lamentato che il giudice di rinvio, col disporre il nuovo esame degli imputati di reati connessi, è incorso negli
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hanno dedotto che il convincimento relativo all’operatività dell’associazione criminosa è privo di solide basi giustificative in quanto è inficiato da
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1.4. – Sono sottratte alla preclusione ex art. 627, comma 4 c.p.p. le censure a mezzo delle quali i ricorrenti hanno denunciato la inutilizzabilità
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, nell’attività di acquisizione probatoria, hanno commesso numerosi illeciti, anche penali, con l’avallo del P.M. – Il ricorrente deduceva inosservanza
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. 514 c.p.p., dato che i risultati hanno come unica fonte l’esame dei testi, assunto con le forme di rito e nel contraddittorio tra le parti, e l
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Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei testi, che hanno consentito la compiuta ricostruzione dei movimenti degli imputati verificatesi
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, anche in sede di contrastante, hanno fornito un racconto puntuale, costante e coerente. Quanto al controllo dell’attendibilità esterna, la Corte di
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doglianze i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del capo di sentenza relativo a detta imputazione deducendo che la decisione risulta viziata dalla
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imputazione è stata indicata soltanto l’epoca dell’accertamento del reato e che gli imputati hanno avuto piena e concreta possibilità di difendersi anche
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Non è producente l’obiezione a mezzo della quale vari ricorrenti hanno lamentato la violazione del citato art. 499, comma 5 adducendo che tale
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Nel disegno del legislatore, le circostanze attenuanti hanno la specifica funzione di mitigare la pena, conformandola alle peculiari caratteristiche
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soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, casualmente rilevante, volontario e consapevole all’attuazione della
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3. – Non hanno pregio le censure mosse dai ricorrenti contro il punto della sentenza in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione
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in via Anguissola, rivestiva un ruolo preminente nell’attività del gruppo criminale, tant’è che egli stessi collaboranti hanno concordemente riferito
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I) I difensori di C. A. hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell’art
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della inoppugnabilità delle sentenze della Corte di Cassazione, che coprono il dedotto e il deducibile e hanno, perciò, il valore di implicita decisione