Sentenza n. 1988
Nei confronti di C. A., che aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, è stato l’effetto estensivo delle impugnazioni proposte dai
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di primo grado, assolveva C. S. D., già prosciolto per il delitto di spaccio di cui al capo B), dal delitto associativo di cui al capo A) per non
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coimputati ed è stata confermata la condanna inflitta dal giudice di primo grado a due anno e quattro mesi di reclusione per il delitto di corruzione.
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Deve premettessi che il C., non appellante, è stato presente, a norma degli artt. 587 e 601, comma 1 c.p.p., sia nel giudizio di secondo grado che
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giudizio di primo grado e della sentenza con cui esso si era concluso e che quanto alle seconde il contenuto della sentenza di annullamento emessa
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, essendo basata la sentenza di condanna di primo grado sul fatto di avere percepito la somma di lire 34.900.000, l’esclusione della ricezione di tale
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Con sentenza n.1114 del 14.11.1995, la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava la decisione di secondo grado, impugnata dagli imputati, e
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riforma della decisione di primo grado, assolveva il C. dal reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per non avere commesso il fatto, concedeva al n. le
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parte del giudice di secondo grado dell’art.603 c.p.p. per la ragione che era stata adeguatamente motivata l’assoluta necessità di disporre la
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deducibile in ogni stato e grado del processo, sorgendo la preclusione soltanto con la formazione del giudicato (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1988
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la pronuncia di secondo grado, rappresenta, quindi, l’imprescindibile termine di riferimento alla cui stregua devono vagliarsi l’ammissibilità e la
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quest’ultimo è consentita la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando “ritiene di no essere in grado di decidere allo stato degli atti” (art
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. in quanto l’esame testimoniale, nel giudizio di primo grado, si è svolto con modalità tali – per responsabilità della Pubblica Accusa – da ledere i
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Quanto al reato di cui all’art. 75 della l. 22.12.1975, n.685, il giudice di primo grado rilevava che il Carollo, nella sua qualità di capo e di
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La Corte territoriale riteneva di dovere confermare il convincimento del giudice di primo grado sull’esistenza della prova del delitto associativo ex
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proviene da soggetti coinvolti, in grado maggiore o minore, nel fatto per cui si procede, onde è ragionevole il dubbio sull’assoluto disinteresse dei