Sentenza n. 1988
Letti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
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– che erano stati eseguiti sequestri di cospicui quantitativi di roga trovati in possesso di persone che poco prima erano entrati in contatto con gli
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stati accertati gli specifici episodi contestai al capo B) o, al limite, non vi sia alcuna contiguità temporale perché come riferito dal M., gli
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5. – Occorre ora esaminare i motivi di ricorso con i quali gli imputati condannati per le violazioni della legge sugli stupefacenti hanno denunciato
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– che gli atteggiamenti tenuti dagli individui osservati rivelavano che si trattava di incontri precedentemente concordati e che alcuni si
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. per il motivo che essi sono stati autorizzati a consultare gli appunti o relazioni di servizio, ossia quegli atti nei quali era stata presa nota delle
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escluso che i fatti in esame sono gli stessi per i quali il C. è stato ritenuto responsabile del delitto ex art.416 bis c.p. dal Tribunale di Palermo con
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Premesso che la nozione di invalidità derivata ha trovato esplicito riconoscimento normativo con l’art. 185, comma 1 c.p.p. che, nel regolare gli
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considerazione. Il P. G. ricorrente indicava, quindi, i vizi logici in cui a suo dire era incorso il giudice di rinvio nell’interpretare gli elementi probatori
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verbalizzanti, sui rapporti con gli altri associati e, in particolare, con Z., mentre quella per i singoli episodi di spaccio concerneva i fatti
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posta dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, e presenta, quindi, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa da essa delineata.
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Nella sentenza impugnata è stata negata l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.649 c.p.p. rilevando che, nonostante gli indubbi
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La sentenza veniva impugnata da tutti gli imputati, ad eccezione del C., e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 31.1.1994, in parziale
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semplice consultazione di appunti ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell’art. 499 e del secondo comma dell’art. 514 c.p.p. rende evidente
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’attività illecita svolta da C. G., del quale gli era noto lo stato di latitanza e lo specifico settore in cui lo stesso agiva; – che il N. aveva accettato
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tenuti con i C. non possono in alcun modo assimilarsi a quelli che questi ultimi, da anno e prima che gli stessi iniziassero ad operare in Milano
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6.6. – Infine, con riferimento al capo di sentenza concernente gli interessi civili, premesso che l’estinzione del reato per prescrizione
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entrate in contatto con gli individui oggetto di osservazione; che esistevano immobili in via Ricciarelli, via Creta, via Salis, nei quali le persone
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morte del padre, appartando, in proposito, muniti di univoco valore dimostrativo, oltre alle precisazioni dei collaboratori , gli accertati suoi
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cooperato al trasferimento all’estero di somme di denaro, anche per pagare gli approvvigionamenti di droga. Con la stessa sentenza i predetti imputati
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, imputati di procedimenti connessi, non può essere esercitato applicando gli stessi criteri seguiti nella sentenza n.1114-95 e che, dunque, nella
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gli elementi costitutivi di detti reati è sufficiente la sola riconducibilità di essi nel programma criminoso dell’associazione.
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all’epoca in cui esso è stato compiuto in quanto non erano ancora entrati in vigore gli artt. 23 e 24 della l. 19.3.1990, n.55; c) mancanza di
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imputazione è stata indicata soltanto l’epoca dell’accertamento del reato e che gli imputati hanno avuto piena e concreta possibilità di difendersi anche
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da violazioni della prassi, delle istruzioni e delle circolari al fine di favorire gli interessi dei privati.
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piano di lottizzazione avesse avuto una trattazione accelerata e un irregolare iter burocratico. Gli stessi vizi ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p
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disposizione autorizza la consultazione dei soli documenti redatti dallo stesso teste, mentre nel caso in esame gli appunti o le relazioni di servizio erano
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CIMEP e la variante al piano regolatore generale, contenente il rinvio all’art.22 delle N.T.A.– nel caso di specie ricorrono gli elementi costitutivi
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delle parti di sollevare nuove contestazioni sulla validità degli atti processuali e sulla giuridica possibilità di porre a fondamento della decisione gli
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avere precisato che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, stabilisce che “se è
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nei quali è stata rilevata la loro presenza nella zona di via Anguissola ma anche per gli altri episodi nei quali tale presenza è mancata, dato che
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travisamento dei fatti, in quanto gli elementi probatori erano stati interpretati in modo distorto ed erano stati ritenuti decisivi per affermare la
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senso derogatorio, al piano consortile del CIMEP, corrispondente ad un piano particolareggiato, che gli erano state attribuirete condotte
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concedere o per negare le attenuanti generiche, con l’indicare gli elementi reputati decisivi nella sua scelta compiuta, senza necessità di valutare
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posto al riparo dai pericoli delle investigazioni…” (pag. 80). Un simile argomentare merita censura in quanto gli elementi materiali e psicologici così
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di avere sempre trattato con lui gli acquisiti delle partite di droga; è stata indicata la disponibilità da parte del C. di indigenti risorse
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concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti; d) gli stessi vizi sono stati prospettati con riferimento alla
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Muovendo da tale premessa la Corte stessa ha analiticamente esaminato gli elementi probatori relativi alle singole operazioni attraverso le quali
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peculiare finalità costituita dal commercio di sostanze stupefacenti, presentava gli elementi obiettivi della fattispecie ex art. 75 l. 685-75, alla cui base
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se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se
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cui la sentenza impugnata, riguardando gli stessi fatti, è mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza in riferimento sia al dato
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criteri, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità, infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti