Sentenza n. 1988
Inoltre, mette conto sottolineare che non può pronunciarsi il proscioglimento per la non rilevanza penale del fatto per la ragione che il fatto
Sentenza n. 1988
precisazione che l’esclusione della ricezione della somma di lire 34.900.000 non faceva venire la correlazione fra fatto ritenuto in sentenza e fatto
Sentenza n. 1988
2.2 – Alla luce dei principi testè enunciati le conclusioni accolte, in punto di fatto, nella sentenza impugnata resistono al sindacato di
Sentenza n. 1988
stata correttamente esclusa la mancanza di correlazione tra fatto ritenuto in sentenza e fatto contestato per la duplice ragione che nel capo di
Sentenza n. 1988
logici e giuridici – valgono indubbiamente a dimostrare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato nella figura dell’associazione
Sentenza n. 1988
riforma della decisione di primo grado, assolveva il C. dal reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per non avere commesso il fatto, concedeva al n. le
Sentenza n. 1988
, essendo basata la sentenza di condanna di primo grado sul fatto di avere percepito la somma di lire 34.900.000, l’esclusione della ricezione di tale
Sentenza n. 1988
D’altro canto, lo stesso fatto che nel caso in esame non si è trattato di acquisizione di verbali e di documenti nel fascicolo del dibattimento ma di
Sentenza n. 1988
fatto della statuizione di annullamento con rinvio, dato che l’irretrattabilità (o la sanatoria) delle nullità e delle inutilizzabilità pregresse è
Sentenza n. 1988
avere commesso il fatto ai sensi dall’art. 530, comma 2 c.p.p. e tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche riconosciute a N. G., a M. G., a T
Sentenza n. 1988
’associazione dedita al traffico di droga. In proposito, la Corte di rinvio ha fatto puntuale richiamo alle plurime e convergenti chiamate in correità
Sentenza n. 1988
associazioni, caratterizzate dalla differente struttura soggettiva e dal fatto che il gruppo milanese, nonostante il legame con “cosa nostra” derivanti
Sentenza n. 1988
associati – e al fatto che, ad un controllo, fu trovato in possesso di una busta contenente circa 250 milioni di banconote di piccolo taglio
Sentenza n. 1988
, la Corte di rinvio ha osservato che la piena affidabilità delle disposizioni dei Carabinieri può ricavarsi dal fatto che le denunciate divergenze e
Sentenza n. 1988
consapevolezza dell’illegittimità dell’atto è stata ricavata dal fatto che egli aveva trattenuto la pratica per circa tre mesi presso il suo ufficio per poi
Sentenza n. 1988
assolutamente indipendenti da dette intercettazioni: difatti come ha lucidamente osservato la Corte di rinvio il solo fatto che talune domande e
Sentenza n. 1988
valutato, con prudente apprezzamento, tali dati fattuali inferendone che la responsabilità per il delitto associativo deve essere ricondotta al fatto
Sentenza n. 1988
c.p.p.) per il fatto che il p.m. aveva depositato annotazioni del p.g. del tutto anonime. che errano state poi lette dai testi, senza che potesse
Sentenza n. 1988
ed errata applicazione della legge penale per avere dato rilievo ad un fatto che corrisponde ad una vera e propria ipotesi di riciclaggio non punito
Sentenza n. 1988
c.p.p. per il fatto che ai militari che avevano partecipato alle operazioni era stata permessa la consultazione di appunti.
Sentenza n. 1988
Non è conferente il richiamo fatto in alcuni ricorsi, e sviluppato nella discussione, alla parte finale della motivazione della sentenza 14.11.1995
Sentenza n. 1988
della fattispecie criminosa ex art. 319 c.p., qualificata, nel suo nucleo essenziale, dal fatto che e, in dipendenza dell’accordo corruttivo, l’atto
Sentenza n. 1988
., concernete le condizioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente
Sentenza n. 1988
pronuncia di condanna per i reati fine di spaccio non sono state fatte coincidere, puramente e semplicemente, con il mero fatto della partecipazione all
Sentenza n. 1988
In particolare, deve sottolinearsi che la responsabilità del N. per i reati fine è stata ricondotta al fatto “avendo sempre garantito l’assorbimento
Sentenza n. 1988
escludere l’esistenza del fatto e la non commissione dello stesso da parte degli imputati e che, dall’altro, in presenza della causa estintiva, non
Sentenza n. 1988
proviene da soggetti coinvolti, in grado maggiore o minore, nel fatto per cui si procede, onde è ragionevole il dubbio sull’assoluto disinteresse dei