Sentenza n. 1988
travisamento dei fatti, in quanto gli elementi probatori erano stati interpretati in modo distorto ed erano stati ritenuti decisivi per affermare la
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adeguatezza, alla gravità dei fatti e alla specifica capacità a delinquere di ciascun imputato.
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escluso che i fatti in esame sono gli stessi per i quali il C. è stato ritenuto responsabile del delitto ex art.416 bis c.p. dal Tribunale di Palermo con
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verbalizzanti, sui rapporti con gli altri associati e, in particolare, con Z., mentre quella per i singoli episodi di spaccio concerneva i fatti
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Tali peculiari connotazioni oggettive e soggettive – individuate nei fatti attribuiti al N. dal giudice di merito con motivazione esente da vizi
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una differente interpretazione delle risultanze probatorie e ad oppure alla valutazione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata una diversa
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gravità dei fatti, risultante dalla estensione dell’associazione, dai volumi del traffico di droga e dalle enormi dimensioni del danno per la collettività
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’autorizzazione alla consultazione, finalizzata ad agevolare la memoria dei fatti, è stata congruamente giustificata con la circostanza che l’escussione
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pronuncia di annullamento con rinvio, era venuta meno la principale fonte di prova per la ricostruzione dei fatti.
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un periodo di detenzione dal 1986 al 1988 perché coinvolto nei fatti della raffineria di Alcamo, rivela la continuità dell’associazione criminale
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simile interpretazione distorce, in fatti, il senso di detta locuzione la cui portata non è quella di introdurre una deviazione dalla regola legale dettata
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non sia redatto e formato dalla persona esaminata, questa sia chiamata a rispondere su fatti noti per conoscenza diretta e la visione del documento
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cui la sentenza impugnata, riguardando gli stessi fatti, è mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza in riferimento sia al dato
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taglio e dalla non credibilità delle giustificazioni fornite; le argomentazioni poste a base della condanna per i singoli fatti di spaccio (utilizzate
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insufficiente e manifestamente illogica e travisamento dei fatti in quanto la Corte di rinvio non aveva tenuto conto che la variante al P.R.G. prevaleva, in
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., concernono fatti diversi nella condanna, nell’evento e nel nesso di causalità; affermata la responsabilità del C. anche per i reati contro la P.A. il
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valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato interpretazioni alternative o una diversa ricostruzione, magari dotate di altrettanta logicità