Sentenza n. 1988
patteggiamento ex art. 599, comma 1 e 4 e 602, comma 2 c.p.p., con rinuncia agli altri motivi.
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escluso che i fatti in esame sono gli stessi per i quali il C. è stato ritenuto responsabile del delitto ex art.416 bis c.p. dal Tribunale di Palermo con
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valutazione delle prove assunte ex art. 603 c.p.p. ritenute irrilevanti, senza plausibile spiegazione, riguardo al fermo e al sequestro della somma di dieci
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cui all’art. 319 c.p. nonché di N. C. e S. per il reato di abuso di ufficio ex art. 324 c.p. in relazione alla illegittima approvazione del piano di
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ex art. 75 della l. 685-75 ed impediscono la configurabilità di differenti fattispecie riconducibili a differenti norme incriminatrici, quale, ad
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giudice di merito nella scelta di concedere o di rifiutare le circostanze attenuanti ex art.62 bis c.p., deve porsi in risalto che l motivazione della
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P) Il difensore di M. G. chiedeva l’annullamento della sentenza in base ai seguenti motivi di ricorso: a) nullità ex art. 606 lett. b) ed e) per
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1.4. – Sono sottratte alla preclusione ex art. 627, comma 4 c.p.p. le censure a mezzo delle quali i ricorrenti hanno denunciato la inutilizzabilità
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in Milano possa avere il divieto del bis in idem ritenendo che la responsabilità per il delitto associativo ex art. 416 bis c.p., affermata dal
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alla pronuncia di assoluzione ex art. 530, comma 2 anziché ai sensi dell’art. 530, comma 1 c.p.p. per avere la Corte di merito omesso di rilevare che
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S. A., assessore all’urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato per il delitto di abuso di ufficio ex art. 323, comma 2 c.p. e la sua
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la totale convergenza delle distinte fonti di prova è stata reputata univocamente significativa dell’esistenza associazione ex art. 75 della l. 685
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del motivo di ricorso ex art.606, comma 1 lett. e) c.p.p., il compito della Corte Suprema non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca
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La Corte territoriale riteneva di dovere confermare il convincimento del giudice di primo grado sull’esistenza della prova del delitto associativo ex
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piano di lottizzazione avesse avuto una trattazione accelerata e un irregolare iter burocratico. Gli stessi vizi ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p
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, in parte, anonimi e alcuni di quelli sottoscritti, non erano riferibili aio militari esaminanti. Al riguardo, tenuto conto che la disposizione ex
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della fattispecie criminosa ex art. 319 c.p., qualificata, nel suo nucleo essenziale, dal fatto che e, in dipendenza dell’accordo corruttivo, l’atto
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ex art.603 c.p.p. mediante l’audizione degli imputati di reati connessi, M., Di D. e R.; c) violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata e
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circostanze attenuanti tipizzate. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art.62 bis c.p., il
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enucleato del N. ex art.110 c.p.p. nei reati fine e, di riflesso, l’aggancio dei criteri di imputazione della responsabilità concorsuale da un palese
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dell’art. 649 c.p.p. sul rilievo che il presente processo e quello svoltosi a Palermo, avente ad oggetto il delitto associativo ex art. 416 bis c.p
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sentenza di annullamento e, quindi, nell’ambito particolare della disposizione ex art. 627, comma 3 c.p.p. che impone al giudice di uniformarsi a tale
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peculiare finalità costituita dal commercio di sostanze stupefacenti, presentava gli elementi obiettivi della fattispecie ex art. 75 l. 685-75, alla cui base