Sentenza n. 1988
costitutivi del delitto associativo, atteso che la sistematica e continuativa collaborazione posta in essere dal N. può essere valutata, sul piano obiettivo
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le ragioni giustificative della esclusione di nullità, indicate nella sentenza impugnata, devono essere condivise in quanto rappresentano il
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Costituzionale, nullità e inamissibilità diventano oggetto di sanatoria e non possono essere più riproposte nè possono essere più fatte valere come
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investigatori per essere inseriti ai vertici di associazioni di narcotrafficanti operanti nella zona di Milano;
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Premesso che e in proposito devono essere richiamate le argomentazioni svolte al precedente par. 5 in materia di controllo dei criteri seguiti dal
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massima per il reato di corruzione risulta inferiore a cinque anno, l pronuncia di condanna deve essere annullata senza rinvio in quanto detto reato la
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Infine, devono essere disattese, perché palesemente infondate, le doglianze relative alla sussistenza dell’elemento psicologico proprio del delitto
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giudizio di rinvio. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio e nel nuovo giudizio dovrà accertarsi se ricorrono o meno le
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. C., T., C., deve rilevarsi che le censure formulate dai ricorrenti sono destituite di giuridico fondamento e devono essere, pertanto, disattese, in
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’esattezza dell’ordinamento di questo Supremo Collegio, che deve essere ribadito, secondo cui il principio fissato dal primo comma dell’art. 185 c.p.p. non
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, imputati di procedimenti connessi, non può essere esercitato applicando gli stessi criteri seguiti nella sentenza n.1114-95 e che, dunque, nella
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valutato, con prudente apprezzamento, tali dati fattuali inferendone che la responsabilità per il delitto associativo deve essere ricondotta al fatto
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giudizio avrebbero dovuto essere definite tutte le contestazioni che, in punto di valutazione delle prove e di applicazione della legge penale
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Passando ad esaminare le imputazioni aventi ad oggetto i reati contro la P.A. posti in essere in occasione dell’approvazione del piano di
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art. 499, comma 5 deve essere coordinata con quella di cui al secondo comma dell’art. 514 c.p.p., deve riconoscersi che la Corte di rinvio ha compiuto
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, Scala ed altri; Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1990, Belli): in tale prospettiva, si è ritenuto che i riscontri possano essere concretati non soltanto da
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quest’ultimo è consentita la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando “ritiene di no essere in grado di decidere allo stato degli atti” (art
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espressa menzione nella citata disposizione, ma anche le precedenti inutilizzabilità che erroneamente dovessero essere state non dichiarate dal giudice
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’epoca dell’iscrizione della notizia di reato e il procedimento, risultando già in corso, avrebbe dovuto essere regolato dalle norme vigenti. Questa Corte
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deve essere controllato il percorso logico razionale attraverso il quale si è sviluppato il ragionamento del giudice e che, ove non siano riscontrati
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connotata la regola della irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di Cassazione che, “oltre ad essere rispondente al fine di evitare