Sentenza n. 1988
L’esame delle singole posizioni conferma inequivocamente la conclusione testè esposta.
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fatta giustamente derivare dalla ragione che l’esame degli imputati e dei testi è stato del tutto autonomo dalle intercettazioni ambientali e ha
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escluso che i fatti in esame sono gli stessi per i quali il C. è stato ritenuto responsabile del delitto ex art.416 bis c.p. dal Tribunale di Palermo con
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legittimità: veniva escluso che dalla riconosciuta inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali derivasse anche quella dell’esame delle parti, delle
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1.6 – Numerosi ricorrenti hanno lamentato che il giudice di rinvio, col disporre il nuovo esame degli imputati di reati connessi, è incorso negli
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D’altro canto, lo stesso fatto che nel caso in esame non si è trattato di acquisizione di verbali e di documenti nel fascicolo del dibattimento ma di
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2. – Nell’esame del merito delle statuizioni contenute nella pronuncia impugnata assume priorità la verifica della fondatezza o meno delle censure
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, intervenuta per taluni imputati, non è di ostacolo all’esame dei motivi di ricorso riguardanti la liquidazione del danno a favore del Comune di Milano
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, ditalché delle sentenze di annullamento con rinvio deriva l’insuperabile ostacolo al nuovo esame di tutte le questioni relative alla nullità e all
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. 514 c.p.p., dato che i risultati hanno come unica fonte l’esame dei testi, assunto con le forme di rito e nel contraddittorio tra le parti, e l
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Tanto chiarito, appare evidente che il sindacato di questa Corte sul provvedimento con cui è stato disposto l’esame dei collaboratori di giustizia
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di questa Corte, laddove è precisato che “l’esame di qualsiasi altro motivo di ricorso rimane precluso dalla presente decisione in quanto in essa
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disposizione autorizza la consultazione dei soli documenti redatti dallo stesso teste, mentre nel caso in esame gli appunti o le relazioni di servizio erano
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. in quanto l’esame testimoniale, nel giudizio di primo grado, si è svolto con modalità tali – per responsabilità della Pubblica Accusa – da ledere i
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erroneamente ritenuto che l’esame delle questioni di nullità prospettate nei motivi di appello fosse precluso dalla sentenza di annullamento pronunciata
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anche nell’esame della posizione degli altri imputanti) facevano perno su “un rapporto di causalità efficiente tra la condanna accertata e i singoli
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nullo”, deve porsi in risalto che nel caso in esame mancano le condizioni necessarie qualificare come inutilizzabili le prove assunte nel giudizio di
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cui esame è contenuto nella seconda parte della sentenza impugnata e ritenuta la continuazione con la condanna irrevocabile pronunciata dal Tribunale di
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nullità e inammissibilità sono suscettibili di ulteriore esame soltanto nella prospettiva della eventuale disapplicazione del dictum inerente alla prima
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necessità di ascoltare nuovamente il M.. Nella parte finale della sentenza di annullamento, la Quinta Sezione Penale di questa Corte precisava che “l’esame di
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sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza in quanto l’eventuale rinvio della causa all’esame del giudice di merito, dopo la
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da quella posta a base dell’accusa originaria, c) violazione e falsa applicazione di norme processuali in relazione all’omesso esame delle questioni