Sentenza n. 1988
lottizzazione M. C., la Corte di rinvio ricordava che l’area del Ronchetto era inserita nel piano di zona pluriennale del CIMEP (Consorzio Intercomunale Milanese
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collegamenti del gruppo di Milano con la mafia siciliana e l’appartenenza a “cosa nostra” di C. A. e del defunto padre, il gruppo lombardo era composto, oltre
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stessi errori di diritto sanzionati con l’annullamento dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1114-95, in cui era stata accertata la violazione da
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A) Il procuratore Generale di Milano impugnava la sentenza limitatamente al capo con cui il C. era stato assolto dal delitto associativo
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giudizio di primo grado e della sentenza con cui esso si era concluso e che quanto alle seconde il contenuto della sentenza di annullamento emessa
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. per il motivo che essi sono stati autorizzati a consultare gli appunti o relazioni di servizio, ossia quegli atti nei quali era stata presa nota delle
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che l’associazione finalizzata al narcotraffico aveva esteso la propria attività ad altri settori economici e che lo specifico ruolo del N. era quello
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– per La R. G.: la responsabilità per il delitto associativo era basata sulle dichiarazioni dei collaboratori M. e di Di D. , sulle deposizioni dei
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’attività illecita svolta da C. G., del quale gli era noto lo stato di latitanza e lo specifico settore in cui lo stesso agiva; – che il N. aveva accettato
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, avevano col n., tanto da giustificare il convincimento che costui era stabilmente incaricato, all’interno dell’organigramma dell’associazione, di
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stupefacenti per le quali il B. era stato condannato dal Tribunale di Genova con sentenza del 18.10.1985, divenuta irrevocabile;
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’illecito commercio di sostanze stupefacenti era stato strutturato operativamente in modo che le cessioni e i pagamenti delle forniture di droga fossero
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dalla posizione dirigenziale dei C., era dotato di apprezzabili margini di libertà operativa.
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promotore, si era occupato di tutto ciò che riguardava l’attività dell’associazione criminosa, delegando i diversi compiti ai vari collaboratori
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illustrata rilevando che non era corretto l’assunto della Corte circa l’irrilevanza della individuazione dei rapporti tra il vincolo imposto dal piano
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pronuncia di annullamento con rinvio, era venuta meno la principale fonte di prova per la ricostruzione dei fatti.
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e l’aprile 1989, è stato osservato che l’imputato operava nella zona già nel 1985, quando l’associazione era retta da C. G.: la sua ricomparsa, dopo
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che un gruppo criminale, la cui attività era accompagnata ad una operazione così importante e compromettente quale quella del carico di un ingente
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’associazione si era costituita ancor prima del 1985 sotto la guida di C. G. e che aveva operato anche dopo la morte di quest’ultimo fino al maggio 1989, quando
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consortile, in quanto quest’ultimo costituisce strumento attuativo delle primo, e che era stato erroneamente ritenuto che la pratica di approvazione del
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dedotto che la colpevolezza era stata affermata sulla base di una incongrua valutazione di elementi privi di reale valore dimostrativo, senza un
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finanziarie affidate all’amministrazione fiduciaria del N. e sono state valutate le dichiarazioni di quest’ultimo secondo cui era stata fornita dal C. una