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Sentenza n. 1988

334725
Cassazione penale, sezione I 50 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

Al rigetto dei ricorsi di n., di G., di B., di Z., di M., di S., di T. e di La R. deve seguire la condanna di tali ricorrenti al pagamento, in solido

Sentenza n. 1988

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di T. V., M. G. e S. A. in ordine ai

Sentenza n. 1988

– che erano stati eseguiti sequestri di cospicui quantitativi di roga trovati in possesso di persone che poco prima erano entrati in contatto con gli

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6.5. – L’estinzione per prescrizione del reato di abuso di ufficio per il C. e per il N. e del reato di corruzione per il solo N. impone di

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O) Nell’interesse di T. V. veniva dedotta l’inosservanza di norme processuali in riferimento alla violazione degli artt. 521 e 597 c.p.p. in quanto

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Risulta dotato di solida base logica e giuridica anche il giudizio di responsabilità pronunciato nei confronti di G. G., di S. V., di B. L. e di Z. A

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– per M. R.: è stato ritenuto responsabile del delitto associativo e di quello di spaccio sulla base della sua partecipazione all’episodio del 27

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Infine, il tribunale dichiarava la responsabilità di N. C., C., C., T. per il reato di cui agli artt. 110, 321, c.p., di M., T. e P. per il reato di

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La Corte territoriale riteneva di dovere confermare il convincimento del giudice di primo grado sull’esistenza della prova del delitto associativo ex

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Con sentenza n.1114 del 14.11.1995, la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava la decisione di secondo grado, impugnata dagli imputati, e

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M. G., capo ripartizione settore urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di

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6.1. – Passando ad esaminare i ricorsi relativi al capo di sentenza contenente la pronuncia di condanna per il reato di corruzione di cui agli artt

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M) Il difensore di T. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto irregolare la procedura seguita

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di questa Corte, laddove è precisato che “l’esame di qualsiasi altro motivo di ricorso rimane precluso dalla presente decisione in quanto in essa

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annulla la sentenza impugnata nei confronti di C. A. nonché nei confronti di N. G. limitatamente ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della l. 685-75

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Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei testi, che hanno consentito la compiuta ricostruzione dei movimenti degli imputati verificatesi

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Quanto al reato di cui all’art. 75 della l. 22.12.1975, n.685, il giudice di primo grado rilevava che il Carollo, nella sua qualità di capo e di

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La ratio decidendi della sentenza di rinvio merita consenso in quanto rappresenta puntuale applicazione di un indirizzo affermato più volte nella

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Sulla base delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha accertato: – che il N. ha avuto con C. G. e con C. A. rapporti economici di notevole

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G) Nell’interesse di B. L. venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso: a) nullità dell’ordinanza 29.4.1996 e della sentenza del giudice di rinvio

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– che gli atteggiamenti tenuti dagli individui osservati rivelavano che si trattava di incontri precedentemente concordati e che alcuni si

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novembre 1996 dalla Corte di appello di Milano;

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Nello sviluppo della motivazione della sentenza, la Corte di rinvio disattendeva preliminarmente tutte le questioni di nullità attinenti sia al

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3.1. – L’appartenenza di C. A. all’associazione è stata ritenuta dimostrata mediante il coordinamento di distinti elementi probatori, pienamente

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6.6. – Infine, con riferimento al capo di sentenza concernente gli interessi civili, premesso che l’estinzione del reato per prescrizione

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1.6 – Numerosi ricorrenti hanno lamentato che il giudice di rinvio, col disporre il nuovo esame degli imputati di reati connessi, è incorso negli

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D’altro canto, lo stesso fatto che nel caso in esame non si è trattato di acquisizione di verbali e di documenti nel fascicolo del dibattimento ma di

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Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano

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N) C. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di Merito aveva erroneamente ritenuto la procedura seguita per l’approvazione del paino

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derivata delle prove raccolte dal giudice di rinvio muovendo dalla premessa che esse sarebbero in rapporto di necessaria derivazione con le

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pronuncia di condanna per i reati fine di spaccio non sono state fatte coincidere, puramente e semplicemente, con il mero fatto della partecipazione all

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Dall’applicazione di tale criterio direttivo deriva che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche ad essa rivolte, da opposti

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In data 11.11.1996, pronunciando quale giudice di rinvio, la Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza

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1. – Le molteplici questioni dedotte dai ricorrenti in ordine alla nullità, alla acquisizione e alla inutilizzabilità di atti e di mezzi di prova

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4.1 – Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, le censure dei ricorrenti appaiono privo di pregio, con la sola eccezione

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Q) Il difensore di S. A. denunciava violazione di norme giuridiche sostanziali nonché di mancanza e manifesta illogicità della motivazione

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T. R. è stato condannato alla pena di due anno e un mese di reclusione per corruzione continuata per avere dato e promesso, in concorso con N. C., C

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Col primo motivo di ricorso il C. ha denunciato la nullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza dichiarativa di contumacia in data 18.3.1996

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Al fine di verificare la giuridica consistenza delle censure, occorre porre in risalto che le linee interpretative seguite dalla giurisprudenza di

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Riguardo alla posizione di T. V., capo dell’Ufficio lottizzazioni presso il settore urbanistica del Comune di Milano, la responsabilità per il reato

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Tanto chiarito, appare evidente che il sindacato di questa Corte sul provvedimento con cui è stato disposto l’esame dei collaboratori di giustizia

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E) Nell’interesse di M. R. l’avv. Daria Pesce proponeva contro la sentenza impugnata le seguenti censure: a ) violazione degli artt. 498 e 499 c.p.p

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6.4. – C. A. ha proposto ricorso per cassazione contro il capo di sentenza con cui è stato escluso l’effetto estensivo degli appelli proposti dai

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dei risultati probatori su cui poggia il convincimento del giudice di merito, che, sulla base delle inequivoche deposizioni dei Carabinieri e delle

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, secondo la prospettazione dell’accusa, si sarebbe manifestato inserimento del C. nell’associazione criminosa (provvista dell’alloggio di L. a C. G. e

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Quanto alla verifica della intrinseca attendibilità dei collaboratori M. S., T. L., Di D. C. e R. A., appartenenti ad altri gruppi dediti al traffico

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4. – devono ora esaminarsi i motivi di ricorso che investono l pronuncia di condanna per i singoli episodi di sostanze stupefacenti. Con tali

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categorie della nullità e della inutilizzabilità delle prove e sui rapporti di pregiudizialità logico giuridica tra esse configurabili ha esattamente

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le ragioni giustificative della esclusione di nullità, indicate nella sentenza impugnata, devono essere condivise in quanto rappresentano il

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G., La R., Z., B., S., M., C. nonché il rigetto del ricorso del P.G. di Milano; dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi di N., T.; dichiararsi l

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