Sentenza n. 1988
dell’organizzazione concreta del traffico di droga e nel loro intervento in una delle operazioni occorrenti alla distribuzione delle sostanze
Sentenza n. 1988
processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p. sotto i seguenti profili: inutilizzabilità derivata delle deposizioni
Sentenza n. 1988
, come un apprezzabile e fattivo apporto personale che ha agevolato l’attività dell’associazione, essendo qualificato, sul piano soggettivo, dalla
Sentenza n. 1988
dell’organizzazione criminale e, di riflesso, anche nell’interesse dell’intero gruppo: con innegabile coerenza argomentativa il giudice di merito ha
Sentenza n. 1988
G) Nell’interesse di B. L. venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso: a) nullità dell’ordinanza 29.4.1996 e della sentenza del giudice di rinvio
Sentenza n. 1988
Il concreto e fattivo contributo stabile all’attività dell’associazione è stato ritenuto provato, riguardo a N. M., in base alla rilevata presenza
Sentenza n. 1988
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale purché fosse osservata la condizione, rimasta inadempiuta nel giudizio di appello, di fornire congrua
Sentenza n. 1988
vecchio rito che al nuovo rito, rilevando quando alle prime che doveva escludersi che l’erronea scelta del rito avesse determinato la nullità dell’intero
Sentenza n. 1988
consapevolezza dell’illegittimità dell’atto è stata ricavata dal fatto che egli aveva trattenuto la pratica per circa tre mesi presso il suo ufficio per poi
Sentenza n. 1988
parte del giudice di secondo grado dell’art.603 c.p.p. per la ragione che era stata adeguatamente motivata l’assoluta necessità di disporre la
Sentenza n. 1988
semplice consultazione di appunti ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell’art. 499 e del secondo comma dell’art. 514 c.p.p. rende evidente
Sentenza n. 1988
Infine, devono essere disattese, perché palesemente infondate, le doglianze relative alla sussistenza dell’elemento psicologico proprio del delitto
Sentenza n. 1988
, avevano col n., tanto da giustificare il convincimento che costui era stabilmente incaricato, all’interno dell’organigramma dell’associazione, di
Sentenza n. 1988
dettate dal codice del 1930, in difformità al disposto dell’art. 242 disp. att. c.p.p., non è, di per sé, causa di nullità e rileva soltanto ai fini
Sentenza n. 1988
Riguardo alla posizione di T. V., capo dell’Ufficio lottizzazioni presso il settore urbanistica del Comune di Milano, la responsabilità per il reato
Sentenza n. 1988
capi dell’organizzazione, ponendosi, così a stabile servizio dell’associazione, è stato affermato il suo concorso morale nei reati di spaccio ed è
Sentenza n. 1988
Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata
Sentenza n. 1988
, secondo la prospettazione dell’accusa, si sarebbe manifestato inserimento del C. nell’associazione criminosa (provvista dell’alloggio di L. a C. G. e
Sentenza n. 1988
rinviava per nuovo giudizio ad altra Sezione di Corte di Appello di Milano, rilevando che, a norma dell’art. 242 disp. att. del vigente codice di rito
Sentenza n. 1988
. Al riguardo, con riferimento all’arco temporale che segna l’inizio e la fine dell’attività associativa, va precisato che nella decisione impugnata è
Sentenza n. 1988
valutazione rispondente ai canoni logici e giuridici posti dall’art.192 c.p.p., è stato reputato univocamente indicativo dell’inserimento dell’imputato nell
Sentenza n. 1988
P. P., responsabile dell’Ufficio lottizzazioni del Comune di Milano, è stato condannato a due anno di reclusione, pena sospesa, a seguito di
Sentenza n. 1988
di Milano e da C. S. D. contro la pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 530, comma 2 c.p.p.: il primo ha dedotto che è stata esclusa l
Sentenza n. 1988
consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti”: a tale norma espressamente rinvia il secondo comma dell’art.514 c.p.p., che, dopo avere
Sentenza n. 1988
di lottizzazione, pur in assenza di norme imperative e di qualsiasi potere dell’imputato in merito alla conduzione della pratica.
Sentenza n. 1988
partecipazione dell’imputato all’operazione di via Salis del 27-28.4.1989, avente ad oggetto la cessione di un quantitativo di droga di ben 100 chilogrammi. con
Sentenza n. 1988
di norme penali e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione degli elementi probatori utilizzati per affermare l’esistenza dell
Sentenza n. 1988
1.2. – Dai principi testè esposti si evince che il fondamento della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 627 c.p.p. poggia sulla
Sentenza n. 1988
Col primo motivo di ricorso il C. ha denunciato la nullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza dichiarativa di contumacia in data 18.3.1996
Sentenza n. 1988
per l’approvazione del piano di lottizzazione, pur in assenza di norme imperative e di qualsiasi è potere dell’imputato in merito alla conduzione della
Sentenza n. 1988
Con motivi nuovi il difensore dello S. deduceva la non configurabilità del reato alla luce della riformulazione dell’art. 323 c.p. con l. 16.7.1997
Sentenza n. 1988
alla pronuncia di assoluzione ex art. 530, comma 2 anziché ai sensi dell’art. 530, comma 1 c.p.p. per avere la Corte di merito omesso di rilevare che
Sentenza n. 1988
diversa prospettiva dischiusa dall’art. 627, comma 2 c.p.p., la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale compiuta nel giudizio di rinvio risulta sorretta
Sentenza n. 1988
, anche in sede di contrastante, hanno fornito un racconto puntuale, costante e coerente. Quanto al controllo dell’attendibilità esterna, la Corte di
Sentenza n. 1988
inosservanza e falsa applicazione dell’art. 110 c.p. nonché da mancanza e illogicità manifesta della motivazione per la ragione che, in violazione delle
Sentenza n. 1988
Sentito il difensore di parte civile avv. F. M. in sostituzione dell’avv. G. M. e i difensori degli imputati, avv. S. per M. e S., avv. P. per M
Sentenza n. 1988
I) I difensori di C. A. hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell’art
Sentenza n. 1988
Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente
Sentenza n. 1988
denunciandone la nullità ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte
Sentenza n. 1988
commessi prima del suo arresto, avvenuto nel marzo 1989; diniego delle attenuanti generiche e conferma dell’entità della pena;
Sentenza n. 1988
. I. I 28 ottobre 1991, Giacchetti). Il principio già affermato sotto il vigore dell’art. 544, comma 3 c.p.p. del 1930 (Cass., Sez. I, 9 luglio 1984
Sentenza n. 1988
ai reati contro la P.A. loro contestati, la Corte di rinvio rigettava tutte le richieste di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale perché
Sentenza n. 1988
legittimità nell’analisi ricostruttiva della normativa poggiano sulla regola fondamentale dell’autonomia del reato associativo e dei reati fine
Sentenza n. 1988
di legittimità in tema di controllo delle dichiarazioni rese da correi e da persone imputate in procedimenti connessi ai sensi dell’art. 192, comma 3 e
Sentenza n. 1988
Passando ad esaminare le imputazioni aventi ad oggetto i reati contro la P.A. posti in essere in occasione dell’approvazione del piano di
Sentenza n. 1988
logici e giuridici – valgono indubbiamente a dimostrare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato nella figura dell’associazione
Sentenza n. 1988
dal quarto comma dell’art. 627 c.p.p. ma, più semplicemente, quella di rimettere al giudice di rinvio a seguito dell’accoglimento dei motivi di
Sentenza n. 1988
promotore, si era occupato di tutto ciò che riguardava l’attività dell’associazione criminosa, delegando i diversi compiti ai vari collaboratori
Sentenza n. 1988
gravità dei fatti, risultante dalla estensione dell’associazione, dai volumi del traffico di droga e dalle enormi dimensioni del danno per la collettività
Sentenza n. 1988
illegittimità del procedimento amministrativo e del provvedimento conclusivo nonché dell’elemento psicologico. Veniva, poi, dedotto che la Corte di rinvio