Sentenza n. 1988
di primo grado, assolveva C. S. D., già prosciolto per il delitto di spaccio di cui al capo B), dal delitto associativo di cui al capo A) per non
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6.3. – Il C., condannato per il delitto di corruzione, ha anche censurato la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche denunciando
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coimputati ed è stata confermata la condanna inflitta dal giudice di primo grado a due anno e quattro mesi di reclusione per il delitto di corruzione.
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3.3. – Esce indenne dalle censure formulate con i motivi di impugnazione anche la pronuncia di responsabilità per il delitto associativo nei
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escluso che i fatti in esame sono gli stessi per i quali il C. è stato ritenuto responsabile del delitto ex art.416 bis c.p. dal Tribunale di Palermo con
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– per La R. G.: la responsabilità per il delitto associativo era basata sulle dichiarazioni dei collaboratori M. e di Di D. , sulle deposizioni dei
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Infine, devono essere disattese, perché palesemente infondate, le doglianze relative alla sussistenza dell’elemento psicologico proprio del delitto
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costitutivi del delitto associativo, atteso che la sistematica e continuativa collaborazione posta in essere dal N. può essere valutata, sul piano obiettivo
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rivolte contro il capo di sentenza concernente la responsabilità degli imputati per il delitto previsto dall’art.75 della l. 22.12.1975, n.685, dovendo
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– per M. R.: è stato ritenuto responsabile del delitto associativo e di quello di spaccio sulla base della sua partecipazione all’episodio del 27
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3.4. – Per esaurire la tematica attinente al delitto associativo devono esaminarsi i ricorsi proposti, per opposte ragioni, dal Procuratore Generale
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3.2. – La prova della responsabilità per il delitto associativo di La R. G. è stata ricondotta ad un contesto probatorio che, con una seria
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in Milano possa avere il divieto del bis in idem ritenendo che la responsabilità per il delitto associativo ex art. 416 bis c.p., affermata dal
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individuati in nulla si distinguono da quelli posti a base della condanna per il delitto associativo e, nello sviluppo della motivazione, non è stato
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in luce la sussistenza, per ciascuno di essi, delle condizioni obiettive e soggettive per l’addebitabilità del delitto associativo identificate nel
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S. A., assessore all’urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato per il delitto di abuso di ufficio ex art. 323, comma 2 c.p. e la sua
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dalla responsabilità per il delitto associativo, ignorando l’autonomia esistente tra quest’ultimo e i reati fine e senza tenere conto che per integrare
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valutato, con prudente apprezzamento, tali dati fattuali inferendone che la responsabilità per il delitto associativo deve essere ricondotta al fatto
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altri associati, rende pienamente attendibile la conclusione relativa alla responsabilità del M. per il delitto associativo non risultando credibile
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A) Il procuratore Generale di Milano impugnava la sentenza limitatamente al capo con cui il C. era stato assolto dal delitto associativo
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. venivano prospettati con riguardo all’accertamento degli elementi costitutivi del delitto di abuso di ufficio, di cui faceva difetto il requisito della
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La Corte territoriale riteneva di dovere confermare il convincimento del giudice di primo grado sull’esistenza della prova del delitto associativo ex
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dell’art. 649 c.p.p. sul rilievo che il presente processo e quello svoltosi a Palermo, avente ad oggetto il delitto associativo ex art. 416 bis c.p
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semplificazione probatoria dell’accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri
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consortile CIMEP e la variante del P.R.G., dato che per poter configurare il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio non è
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delitto associativo, dato che alcuni indizi mancano del carattere della gravità, altri sono privi del requisito della precisione e altri ancora non sono
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. 649 c.p.p. per la ragione che il C. è stato condannato, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo, per il delitto di cui all’art.416 bis c.p