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Sentenza n. 1988

334765
Cassazione penale, sezione I 50 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

rigetta i ricorsi del n. e del C. nel resto.

Sentenza n. 1988

disposizioni rese dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Milano in ordine alle attività di c.d. “osservazione del territorio” compiute dagli ultimi

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Le censure formulate, sul punto, dal ricorso del C. devono considerarsi fondate e meritevoli di accoglimento dal momento che colgono un reale vizio

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D’altro canto, lo stesso fatto che nel caso in esame non si è trattato di acquisizione di verbali e di documenti nel fascicolo del dibattimento ma di

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Svolgimento del processo

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Nell’interesse del M. proponeva ricorso anche l’altro difensore di fiducia, avv. S., formulando i seguenti motivi: a) violazione della legge

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Infine, dopo avere valutato il quadro probatorio reputato univocamente convergente nel dimostrare la responsabilità del N., del C. e del C. in ordine

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La parte civile ha diritto al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che, in relazione alla complessità del processo e all

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6.6. – Infine, con riferimento al capo di sentenza concernente gli interessi civili, premesso che l’estinzione del reato per prescrizione

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Ciò posto, va riconosciuto che la motivazione del diniego delle attenuanti generiche è esauriente e pienamente congruente sul piano logico, posto che

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Infine, devono essere disattese, perché palesemente infondate, le doglianze relative alla sussistenza dell’elemento psicologico proprio del delitto

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notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anziché al domicilio eletto, al domicilio reale, ma non a mani proprie dell’imputato

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4.2. – Le considerazioni dinanzi non sono riferibili, tuttavia, alla posizione del N..

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dell’organizzazione concreta del traffico di droga e nel loro intervento in una delle operazioni occorrenti alla distribuzione delle sostanze

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versanti, dall’imputato e dal P. G. di Milano in quanto il dubbio sulla responsabilità del C. è risultato di una accurata e organica disamina delle

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consortile, in quanto quest’ultimo costituisce strumento attuativo delle primo, e che era stato erroneamente ritenuto che la pratica di approvazione del

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2.1 – Nella giurisprudenza di questa Corte è stata chiarita l’effettiva portata del sindacato logico della motivazione, demandato al giudice di

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– per M. R.: è stato ritenuto responsabile del delitto associativo e di quello di spaccio sulla base della sua partecipazione all’episodio del 27

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14.11.1995 e degli effetti che ne sono derivati tanto riguardo ai poteri decisori del giudice di rinvio quanto relativamente all’esercizio della facoltà

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determinante all’episodio del 27 28.4.1989 nel quale il M., in compagnia del C., dello S. e dello Z. (il primo e il terzo dirigenti dell’associazione

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escluso che i fatti in esame sono gli stessi per i quali il C. è stato ritenuto responsabile del delitto ex art.416 bis c.p. dal Tribunale di Palermo con

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Sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Antonio Siniscalchi, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi di C.,

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, secondo la prospettazione dell’accusa, si sarebbe manifestato inserimento del C. nell’associazione criminosa (provvista dell’alloggio di L. a C. G. e

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F) Nell’interesse di S. V. proponeva ricorso facendo riferimento a quelli presentati in favore del M. da intendere “come integralmente ritrascritti”.

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modalità operative associazione rilevando che questa aveva iniziato ad agire sulla piazza di Milano prima del 1985 sotto la guida di C. G. e che, dopo la

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logici e giuridici – valgono indubbiamente a dimostrare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato nella figura dell’associazione

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6.5. – L’estinzione per prescrizione del reato di abuso di ufficio per il C. e per il N. e del reato di corruzione per il solo N. impone di

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, nell’attività di acquisizione probatoria, hanno commesso numerosi illeciti, anche penali, con l’avallo del P.M. – Il ricorrente deduceva inosservanza

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Passando ad esaminare le imputazioni aventi ad oggetto i reati contro la P.A. posti in essere in occasione dell’approvazione del piano di

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collegamenti del gruppo di Milano con la mafia siciliana e l’appartenenza a “cosa nostra” di C. A. e del defunto padre, il gruppo lombardo era composto, oltre

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Con sentenza n.1114 del 14.11.1995, la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava la decisione di secondo grado, impugnata dagli imputati, e

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S. A., assessore all’urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato per il delitto di abuso di ufficio ex art. 323, comma 2 c.p. e la sua

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G., La R., Z., B., S., M., C. nonché il rigetto del ricorso del P.G. di Milano; dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi di N., T.; dichiararsi l

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La sentenza veniva impugnata da tutti gli imputati, ad eccezione del C., e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 31.1.1994, in parziale

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per l’abuso d’ufficio un pena edittale compresa tra i sei mesi e i tre anno, deve sottolinearsi che, in forza del combinato disposto degli artt.157

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cui consumazione è stata contestata “fino al dicembre 1989” è estinto per prescrizione a seguito del decorso del periodo di sette anno e mezzo.

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del ne bis in idem.

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di quelle contenute nel ricorso del N..

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fatta giustamente derivare dalla ragione che l’esame degli imputati e dei testi è stato del tutto autonomo dalle intercettazioni ambientali e ha

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Dall’applicazione di tale principio di diritto consegue che la notifica del decreto di citazione eseguita al C. non al domicilio eletto, ma al

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Collegio in cui è stato precisato che la regola preclusiva di cui al quarto comma art. 627 del codice vigente costituisce un necessario corollario

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Con motivi aggiunti del 15.10.1997, il N. ribadiva le conclusioni esposte nel ricorso e sosteneva che, in ogni caso, i reati contro la P.A. erano

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cancelliere della Corte di Appello di Milano all’atto del deposito della predetta impugnazione risalta che il C. ha eletto domicilio in alba presso lo studio

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2.4 – Le precedenti considerazioni rivelano in modo incontestabile la correttezza del metodo valutativo della prova e la piena affidabilità logica

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del capo di imputazione sub B) e nei confronti di C. S. D. limitatamente al diniego delle attentanti generiche, rinviando ad altra Sezione della Corte

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territoriale aveva del tutto trascurato alcuni elementi indiziari e aveva altresì omesso di coordinare logicamente il complesso di quelli presi in

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Sulla scia dei criteri già enunciati nel vigore del codice del 1930 (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 1988, Morabito), nella giurisprudenza di

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intercettazioni ambientali, sicché, se fosse fondata la doglianza, alla decisione gravata dovrebbero addebitarsi l’elusione del dictum contenuto nella sentenza

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rese sulla base delle intercettazioni ambientali; inutilizzabilità del contenuto delle relazioni di servizio per inosservanza degli art. 499, comma 5 e

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costitutivi del delitto associativo, atteso che la sistematica e continuativa collaborazione posta in essere dal N. può essere valutata, sul piano obiettivo

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