Sentenza n. 1988
4.1 – Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, le censure dei ricorrenti appaiono privo di pregio, con la sola eccezione
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Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei testi, che hanno consentito la compiuta ricostruzione dei movimenti degli imputati verificatesi
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2.2 – Alla luce dei principi testè enunciati le conclusioni accolte, in punto di fatto, nella sentenza impugnata resistono al sindacato di
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Il giudice di rinvio passava, quindi, ad esaminare le posizioni dei singoli imputati rilevando:
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Sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Antonio Siniscalchi, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi di C.,
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– per La R. G.: la responsabilità per il delitto associativo era basata sulle dichiarazioni dei collaboratori M. e di Di D. , sulle deposizioni dei
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motivazione in ordine alla estensibilità dei motivi di impugnazione dei coimputati appellanti.
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travisamento dei fatti, in quanto gli elementi probatori erano stati interpretati in modo distorto ed erano stati ritenuti decisivi per affermare la
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dei verbali e degli atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria, colpita dal divieto posto dal secondo comma dell’art
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convergenti tra loro, desunti dalle deposizioni dei Carabinieri, dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia e della diretta
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Premesso che e in proposito devono essere richiamate le argomentazioni svolte al precedente par. 5 in materia di controllo dei criteri seguiti dal
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dei risultati probatori su cui poggia il convincimento del giudice di merito, che, sulla base delle inequivoche deposizioni dei Carabinieri e delle
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base dei risultati delle osservazioni del territorio e delle deposizioni dei verbalizzanti nonché, delle convergenti dei collaboranti M., Di D. e R
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sulla base di precisi coefficienti che sul piano materiale e su quello psicologico permettono l’attribuzione dei reati scopo alla stregua delle regole
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. 81 cpv. e 319 c.p. nei confronti dei funzionari del Comune di Milano, T. e M., nonché dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 321 c.p. a carico di C., N
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Al rigetto dei ricorsi di n., di G., di B., di Z., di M., di S., di T. e di La R. deve seguire la condanna di tali ricorrenti al pagamento, in solido
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cui detta area aveva ricevuto la destinazione ad edilizia residenziale con una volumetria realizzabile di 70.000 mc., dei quali 50.000 residenziali e
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devono rispondere dei reati fine, contestati al capo B) della rubrica, non soltanto in riferimento agli episodi di spaccio verificatesi nei giorni
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adeguatezza, alla gravità dei fatti e alla specifica capacità a delinquere di ciascun imputato.
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Quanto alla verifica della intrinseca attendibilità dei collaboratori M. S., T. L., Di D. C. e R. A., appartenenti ad altri gruppi dediti al traffico
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Tanto chiarito, appare evidente che il sindacato di questa Corte sul provvedimento con cui è stato disposto l’esame dei collaboratori di giustizia
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comportavano nei modi tipici dei gregari mentre altri, rivestiti di una posizione evidentemente superiore, entravano in contatto con personaggi noti agli
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senza un serio controllo dell’attendibilità delle deposizioni e senza rigorosa verifica dell’intrinseca attendibilità dei collaboranti, incorsi in varie
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c.d. “osservazioni sul territorio” e dei movimenti degli imputati nella zona di via Anguissola.
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Carabinieri, dalle cui deposizioni, confermate dalle propalazioni dei collaboratori, è emersa chiaramente la posizione di preminenza in seno all
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di curare il reinserimento dei capitali provenienti dall’attività illecita mediante una vera e propria interposizione per conto dei C. posti ai vertici
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dei flussi finanziari provenienti dal traffico di droga e consentendo all’associazione di poter sempre contare sulla sua collaborazione per il
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legittimità nell’analisi ricostruttiva della normativa poggiano sulla regola fondamentale dell’autonomia del reato associativo e dei reati fine
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2.3 – Nella struttura logica della motivazione delle sentenza impugnata è stato, poi, assegnato il giusto rilievo alle convergenti dichiarazioni dei
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che dai C., da persone non associate all’organizzazione mafiosa, sicché la composizione soggettiva dei due gruppi era certamente diversa.
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una differente interpretazione delle risultanze probatorie e ad oppure alla valutazione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata una diversa
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gravità dei fatti, risultante dalla estensione dell’associazione, dai volumi del traffico di droga e dalle enormi dimensioni del danno per la collettività
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G., La R., Z., B., S., M., C. nonché il rigetto del ricorso del P.G. di Milano; dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi di N., T.; dichiararsi l
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, giustificano, sul piano logico e giuridico, la valutazione della gravità dei comportamenti del C. e della particolare intensità del dolo.
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– per B. L.: le notazioni degli investigatori, corroborate da rappresentazioni fotografiche e da riprese filmate, e le dichiarazioni dei collaboranti
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Il controllo di legittimità della motivazione della sentenza impugnata porta senz’altro ad escludere dei vizi denunciati dai ricorrenti, i quali
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di reinserimento e di riciclaggio dei capitali, di cui conosceva la provenienza illecita e che provvedeva a gestire fiduciariamente nell’interesse di
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insufficiente e manifestamente illogica e travisamento dei fatti in quanto la Corte di rinvio non aveva tenuto conto che la variante al P.R.G. prevaleva, in
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probatori ricavati dal coordinamento delle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia con le rilevazioni compiute nella zona di via
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commerciate, deve riconoscersi che la motivazione è carente dei necessari passaggi logici allorché ha utilizzato le medesime argomentazioni per affermare la
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elementi probatori disponibili, e rappresenta l’esatta applicazione dei principi giuridici che presiedono alla configurazione degli elementi
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sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la
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’appartenenza dell’imputato all’associazione finalizzata al narcotraffico con una motivazione manifestante illogica; carente, priva dei necessari passaggi logici
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dalla posizione dirigenziale dei C., era dotato di apprezzabili margini di libertà operativa.
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, intervenuta per taluni imputati, non è di ostacolo all’esame dei motivi di ricorso riguardanti la liquidazione del danno a favore del Comune di Milano
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dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia M., T., Di D. e R. doveva considerarsi sufficientemente dimostrato: che nel quadrilatero
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motivazione adeguata sul piano logico e immune da vizi giuridici, la Corte di rinvio ha correttamente valutato la posizione dei singoli imputati ponendo
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Sulla scia dei criteri già enunciati nel vigore del codice del 1930 (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 1988, Morabito), nella giurisprudenza di
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quali assumeva che dalle norme urbanistiche e dalle intervenute pronunce dei giudici amministrativi emergeva la piena legittimità del piano di
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’inammissibilità dei precedenti atti processuali: difatti, nell’ottica dell’analisi ricostruttiva recepita anche dalla citata giurisprudenza della Corte