Sentenza n. 1988
Motivi della decisione
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considerate non indispensabili ai fini della decisione e dichiarava manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità degli artt. 323 c.p. e 192
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riforma della decisione di primo grado, assolveva il C. dal reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per non avere commesso il fatto, concedeva al n. le
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delle prove rilevanti per la decisione”. Dal testo della disposizione emerge inequivocamente che i poteri del giudice di appello, dato che mentre a
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argomentativo della decisione, nonché da deviazioni dalle regole legali in tema di valutazione della intrinseca attendibilità delle dichiarazioni di persone
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connaturata alle intrinseche connotazioni che contraddistinguono tale decisione, che, per sua inderogabile essenza, è inoppugnabile al pari di ogni altra
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intercettazioni ambientali, sicché, se fosse fondata la doglianza, alla decisione gravata dovrebbero addebitarsi l’elusione del dictum contenuto nella sentenza
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Le linee argomentative della decisione impugnata appaiono, sul punto, dotate di adeguatezza logica, derivando da una congruente interpretazione degli
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Con sentenza n.1114 del 14.11.1995, la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava la decisione di secondo grado, impugnata dagli imputati, e
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doglianze i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del capo di sentenza relativo a detta imputazione deducendo che la decisione risulta viziata dalla
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. Al riguardo, con riferimento all’arco temporale che segna l’inizio e la fine dell’attività associativa, va precisato che nella decisione impugnata è
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su quelle nullità prive di connessione di grado anteriore o subordinato con quelle che avevano formato oggetto della decisione del giudice di
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di questa Corte, laddove è precisato che “l’esame di qualsiasi altro motivo di ricorso rimane precluso dalla presente decisione in quanto in essa
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delle parti di sollevare nuove contestazioni sulla validità degli atti processuali e sulla giuridica possibilità di porre a fondamento della decisione gli
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decisione impugnata e ha rinviato ad altro giudizio per il nuovo giudizio. In questi termini è uniformemente orientata la giurisprudenza di questo Supremo
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espressione delle linee fondamentali del sistema processuale, l’intangibilità della decisione copre non solo le nullità e la inammissibilità, di cui è fatta