Sentenza n. 1988
confronti di N. G., dato che la motivazione della sentenza impugnata è saldamente ancorata ad una coerente interpretazione degli elementi probatori che unisce
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T. R. è stato condannato alla pena di due anno e un mese di reclusione per corruzione continuata per avere dato e promesso, in concorso con N. C., C
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associativo e alla ritenuta aggravante del numero degli associati, avendo dato la Corte di rinvio adeguatamente conto delle statuizioni riguardanti
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nei quali è stata rilevata la loro presenza nella zona di via Anguissola ma anche per gli altri episodi nei quali tale presenza è mancata, dato che
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fatto della statuizione di annullamento con rinvio, dato che l’irretrattabilità (o la sanatoria) delle nullità e delle inutilizzabilità pregresse è
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valutazione delle prove e abbia dato esatta applicazione alle norme che configurano la predetta fattispecie criminosa.
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L) N. G. ha denunciato l’inosservanza, sotto più profili, di norme processuali, che ha dato causa a plurime nullità, lamentando che egli inquirenti
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. 514 c.p.p., dato che i risultati hanno come unica fonte l’esame dei testi, assunto con le forme di rito e nel contraddittorio tra le parti, e l
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ed errata applicazione della legge penale per avere dato rilievo ad un fatto che corrisponde ad una vera e propria ipotesi di riciclaggio non punito
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se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se
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delle prove rilevanti per la decisione”. Dal testo della disposizione emerge inequivocamente che i poteri del giudice di appello, dato che mentre a
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soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, casualmente rilevante, volontario e consapevole all’attuazione della
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all’associazione in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di droga, dato che, con
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società; che Il C., attraverso la gestione di varie società, aveva reso possibile il riciclaggio in stretta connessione con le società del N. e aveva dato
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consortile CIMEP e la variante del P.R.G., dato che per poter configurare il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio non è
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codice del 1930 per la ragione che alla data del 24.10.1989 erano stati eseguiti arresti, fermi e sequestri, sicché restava irrilevante il dato all
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delitto associativo, dato che alcuni indizi mancano del carattere della gravità, altri sono privi del requisito della precisione e altri ancora non sono
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cui la sentenza impugnata, riguardando gli stessi fatti, è mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza in riferimento sia al dato
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’attribuzione del valore di prova alla sola chiamata, quando non sia accompagnata da “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”, dato che essa