Sentenza n. 1988
Dall’applicazione di tale criterio direttivo deriva che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche ad essa rivolte, da opposti
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posta dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, e presenta, quindi, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa da essa delineata.
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Il reato di abuso d’ufficio previsto dall’art.323 c.p., nel testo modificato dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, è estinto per prescrizione
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tali punti col sottolineare, da un canto, l’intensità del dolo in relazione al ruolo di assoluta preminenza nell’associazione e, dall’altro, la
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reinvestire i flussi di risorse finanziari ricavati dall’attività illecita.
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Dall’applicazione di tale principio di diritto consegue che la notifica del decreto di citazione eseguita al C. non al domicilio eletto, ma al
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domicilio eletto ma presso il domicilio reale mediante consegna a persona diversa dall’imputato.
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avere commesso il fatto ai sensi dall’art. 530, comma 2 c.p.p. e tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche riconosciute a N. G., a M. G., a T
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rivolte contro il capo di sentenza concernente la responsabilità degli imputati per il delitto previsto dall’art.75 della l. 22.12.1975, n.685, dovendo
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valutazione rispondente ai canoni logici e giuridici posti dall’art.192 c.p.p., è stato reputato univocamente indicativo dell’inserimento dell’imputato nell
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pari compiutezza e plausibilità logica è stato ritenuto provato il ruolo di dirigente dell’organizzazione criminale, assunto dall’imputato dopo la
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diversa prospettiva dischiusa dall’art. 627, comma 2 c.p.p., la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale compiuta nel giudizio di rinvio risulta sorretta
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di curare il reinserimento dei capitali provenienti dall’attività illecita mediante una vera e propria interposizione per conto dei C. posti ai vertici
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), a carattere federalistico verticistico, raggruppante l’intera massa degli associati, sia pure con suddivisione in articolazioni territoriali; dall
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consistenza delle numerose eccezioni di rito formulate dalle parti in riferimento sia ai vincoli di ordine interno che traggono origine dall’intrinseco
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motivazione dell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art.603 c.p.p.. Inoltre, deve sottolinearsi che il secondo comma dell’art.627 c.p.p., dopo
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affidata alla medesima Corte di Cassazione dall’art. 111 Cost.” (Corte Cost., 5 luglio 1995, n. 294). A tale specifica ratio decidendi è conformata la
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giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall’art.113 c.p
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reinserimento dei capitali provenienti dall’attività illecita, egli ha concorso moralmente con coloro che operano materialmente lo spaccio della droga sulla
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singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall’ordinamento
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, mantenendo rapporti con l’associazione mafiosa Cosa Nostra ed occupandosi del reinvestimento dei capitali provenienti dall’attività illecita; che il Nobile