Sentenza n. 1988
Nei confronti di C. A., che aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, è stato l’effetto estensivo delle impugnazioni proposte dai
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i noti narcotrafficanti e dai quali prelevavano o depositavano, pacchi, sacchetti, buste e valigette.
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, fatte dai collaboratori M. e Di D. , a riscontro obbiettivo delle quali sono state indicate concrete condotte del La R. e i suoi rapporti con altri
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disposizioni rese dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Milano in ordine alle attività di c.d. “osservazione del territorio” compiute dagli ultimi
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discrasie cadono su particolari marginali e del tutto secondari e che le circostanze da loro riferite è confermata dai filmati acquisiti agli atti, dai
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6.4. – C. A. ha proposto ricorso per cassazione contro il capo di sentenza con cui è stato escluso l’effetto estensivo degli appelli proposti dai
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– per Z. A.: la responsabilità per entrambi i reati è stata affermata in relazione ai risultati delle osservazioni compiute per i mesi sei dai
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1.5. – Sono prive di pregio anche le censure formulate dai ricorrenti per denunciare la nullità della deposizione degli ufficiali ed agenti di p.g
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che dai C., da persone non associate all’organizzazione mafiosa, sicché la composizione soggettiva dei due gruppi era certamente diversa.
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gravità dei fatti, risultante dalla estensione dell’associazione, dai volumi del traffico di droga e dalle enormi dimensioni del danno per la collettività
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Il controllo di legittimità della motivazione della sentenza impugnata porta senz’altro ad escludere dei vizi denunciati dai ricorrenti, i quali
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Anguissola dai Carabinieri, sicché è stato ritenuto, con piena ragione, che le distinte fonti di prova si riscontrino reciprocamente e giustifichino
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. C., T., C., deve rilevarsi che le censure formulate dai ricorrenti sono destituite di giuridico fondamento e devono essere, pertanto, disattese, in
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costituito parte civile e alla provvisoria esecutività attribuita alla relativa statuizione, deve porsi in evidenza che le censure espresse dai ricorrenti
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accordo associativo al fine di commercializzare cospicui quantitativi di droga; che dai comportamenti tenuti da dette persone emergeva una precisa
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1.2. – Dai principi testè esposti si evince che il fondamento della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 627 c.p.p. poggia sulla
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c.p.p.) per il fatto che il p.m. aveva depositato annotazioni del p.g. del tutto anonime. che errano state poi lette dai testi, senza che potesse
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, conversazioni telefoniche intercettate), la Corte di rinvio ha ricostruito la vicenda ponendo in luce le condotte tenute dai singoli imputati e accertando che
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1. – Le molteplici questioni dedotte dai ricorrenti in ordine alla nullità, alla acquisizione e alla inutilizzabilità di atti e di mezzi di prova
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. Deve trarsene il corollario che la sentenza impugnata non è incorsa nel vizio, denunciato dai ricorrenti, di far derivare la responsabilità per i reati
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presenze in via Anguissola, dai comportamenti tenuti in tali occasioni, dal sequestro della scatola contente lire 250.000.000 in banconote di piccolo
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contraddizioni non rilevante dai giudici di merito; mancata prova dei requisiti essenziali dell’associazione; – illogicità e carenze logiche in ordine
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posto al riparo dai pericoli delle investigazioni…” (pag. 80). Un simile argomentare merita censura in quanto gli elementi materiali e psicologici così
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3. – Non hanno pregio le censure mosse dai ricorrenti contro il punto della sentenza in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione
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– per C. A.: sono stati richiamati i risultati delle osservazioni sul territorio compiute dai Carabinieri, le dichiarazioni di M. M. in merito all