Sentenza n. 1988
sul ricorso proposto da:
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Con una completa e organica disamina delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha valutato la posizione del C. osservando che i rapporti da lui
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hanno dedotto che il convincimento relativo all’operatività dell’associazione criminosa è privo di solide basi giustificative in quanto è inficiato da
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di stupefacenti in rapporti con associazione per cui è processo, la Corte di rinvio ha posto in evidenza, con motivazione esauriente e immune da
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F) Nell’interesse di S. V. proponeva ricorso facendo riferimento a quelli presentati in favore del M. da intendere “come integralmente ritrascritti”.
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6. – Restano da esaminare i ricorsi che investono i capi di sentenza relativi alle condanna per i reati contro la pubblica amministrazione.
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di legittimità in tema di controllo delle dichiarazioni rese da correi e da persone imputate in procedimenti connessi ai sensi dell’art. 192, comma 3 e
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– per B. L.: le notazioni degli investigatori, corroborate da rappresentazioni fotografiche e da riprese filmate, e le dichiarazioni dei collaboranti
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– che le persone soggette ad indagine si incontravano ogni giorno, in una fascia oraria ben determinata, nel quadrilatero formato da via Anguissola
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convalidato da argomentazioni di ineccepibile rigore logico e congruenza giuridica. Invero, con argomentazioni incensurabili dal giudice di legittimità
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La sentenza emessa dal giudice di rinvio impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore Generale nei confronti del C. e da quest’ultimo nonché
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– per C. S. D.: è stato assolto dal reato associativo e da quello di spaccio in quanto i rapporti di affari con i C. e con il N. non sono stati
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assolutamente indipendenti da dette intercettazioni: difatti come ha lucidamente osservato la Corte di rinvio il solo fatto che talune domande e
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’attribuzione del valore di prova alla sola chiamata, quando non sia accompagnata da “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”, dato che essa
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stabilirsi se trattavasi di atti da loro redatti ovvero documentazione di attività da loro effettivamente compiute; c) mancanza o manifesta illogicità
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sull’argomento, questa Corte ha osservato che “il ruolo di partecipe anche in posizione gerarchicamente dominante da taluno rivestito nell’ambito della
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posta dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, e presenta, quindi, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa da essa delineata.
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motivazione adeguata sul piano logico e immune da vizi giuridici, la Corte di rinvio ha correttamente valutato la posizione dei singoli imputati ponendo
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Tali peculiari connotazioni oggettive e soggettive – individuate nei fatti attribuiti al N. dal giudice di merito con motivazione esente da vizi
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che dai C., da persone non associate all’organizzazione mafiosa, sicché la composizione soggettiva dei due gruppi era certamente diversa.
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formato da via Anguissola, via Cagnoni, via Palma e via Fra Galgario operava un gruppo organizzato formato da numerose persone legate da uno stabile
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La sentenza veniva impugnata da tutti gli imputati, ad eccezione del C., e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 31.1.1994, in parziale
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, sia alla pericolosità sociale degli imputati, desunta anche da precedenti penali degli imputati.
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Muovendo da tale premessa la Corte stessa ha analiticamente esaminato gli elementi probatori relativi alle singole operazioni attraverso le quali
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tali punti col sottolineare, da un canto, l’intensità del dolo in relazione al ruolo di assoluta preminenza nell’associazione e, dall’altro, la
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stessi errori di diritto sanzionati con l’annullamento dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1114-95, in cui era stata accertata la violazione da
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Da tali concrete e peculiari modalità operative del traffico di stupefacenti il giudice di merito ha tratto la coerente conclusione che egli imputati
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Peraltro, non può sottolinearsi che, al di là del significato da attribuire alla dichiarazione di assorbimento con cui conclude la motivazione della
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di ciascuna singola fattispecie, in relazione a particolari situazioni diverse da quelle che la legge penale pone espressamente a base delle
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Dall’applicazione di tale criterio direttivo deriva che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche ad essa rivolte, da opposti
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Le linee argomentative della decisione impugnata appaiono, sul punto, dotate di adeguatezza logica, derivando da una congruente interpretazione degli
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di Milano e da C. S. D. contro la pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 530, comma 2 c.p.p.: il primo ha dedotto che è stata esclusa l
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effetti della dichiarazione di nullità, stabilisce che “la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato
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individuati in nulla si distinguono da quelli posti a base della condanna per il delitto associativo e, nello sviluppo della motivazione, non è stato
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precisato da N. G. nel suo memoriale.
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consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti”: a tale norma espressamente rinvia il secondo comma dell’art.514 c.p.p., che, dopo avere
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di avere sempre trattato con lui gli acquisiti delle partite di droga; è stata indicata la disponibilità da parte del C. di indigenti risorse
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collegamenti con l’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, da cui il gruppo operante in Milano veniva rifornito.
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da adeguata motivazione che fornisce congruo supporto giustificativo alla ritenuta rilevanza dell’assunzione del mezzo di prova, la cui necessità
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inosservanza e falsa applicazione dell’art. 110 c.p. nonché da mancanza e illogicità manifesta della motivazione per la ragione che, in violazione delle
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e l’aprile 1989, è stato osservato che l’imputato operava nella zona già nel 1985, quando l’associazione era retta da C. G.: la sua ricomparsa, dopo
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riguardo, va osservato che, da un alto, dal controllo della motivazione della sentenza impugnata non emerge la situazione di evidenza probatoria idonea ad
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predisposizione di mezzi, anche semplici e d elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole
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associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti quando si sia in presenza, da una parte, di un organismo (quello di stampo mafioso
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motivazione per l’esclusione del valore probatorio della documentazione acquisita da cui emergevano elementi a lui favorevoli; d) mancanza di motivazione e
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da violazioni della prassi, delle istruzioni e delle circolari al fine di favorire gli interessi dei privati.
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’attività illecita svolta da C. G., del quale gli era noto lo stato di latitanza e lo specifico settore in cui lo stesso agiva; – che il N. aveva accettato
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relativi alle pregresse fasi processuali rendono necessario accertamento della portata della sentenza n. 1114 pronunciata da questa Corte in data
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. in quanto l’esame testimoniale, nel giudizio di primo grado, si è svolto con modalità tali – per responsabilità della Pubblica Accusa – da ledere i
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commerciale mediante l’intervento di ciascuno di essi in uno dei differenti momenti necessari per il passaggio dei quantitativi di droga da un gruppo