Sentenza n. 1988
nei confronti di C. S. D.;
Sentenza n. 1988
12) N. G.; 13) C. A.; 14) S. A., 15) C. S. D., nonché
Sentenza n. 1988
In data 11.11.1996, pronunciando quale giudice di rinvio, la Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza
Sentenza n. 1988
– per C. S. D.: è stato assolto dal reato associativo e da quello di spaccio in quanto i rapporti di affari con i C. e con il N. non sono stati
Sentenza n. 1988
due anno di reclusione, condizionatamente sospesa, in quanto ritenuto responsabile di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio attraverso la
Sentenza n. 1988
– per La R. G.: la responsabilità per il delitto associativo era basata sulle dichiarazioni dei collaboratori M. e di Di D. , sulle deposizioni dei
Sentenza n. 1988
’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per C., e senza rinvio per S., T., M., per N. G. annullamento senza rinvio limitatamente ai capi c), D
Sentenza n. 1988
D’altro canto, lo stesso fatto che nel caso in esame non si è trattato di acquisizione di verbali e di documenti nel fascicolo del dibattimento ma di
Sentenza n. 1988
Di D. e M. forniscono adeguata dimostrazione della consapevolezza per il reato associativo e per quello di spaccio; sono state negate le attenuanti
Sentenza n. 1988
ex art.603 c.p.p. mediante l’audizione degli imputati di reati connessi, M., Di D. e R.; c) violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata e
Sentenza n. 1988
del capo di imputazione sub B) e nei confronti di C. S. D. limitatamente al diniego delle attentanti generiche, rinviando ad altra Sezione della Corte
Sentenza n. 1988
di Milano e da C. S. D. contro la pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 530, comma 2 c.p.p.: il primo ha dedotto che è stata esclusa l
Sentenza n. 1988
, fatte dai collaboratori M. e Di D. , a riscontro obbiettivo delle quali sono state indicate concrete condotte del La R. e i suoi rapporti con altri
Sentenza n. 1988
Quanto alla verifica della intrinseca attendibilità dei collaboratori M. S., T. L., Di D. C. e R. A., appartenenti ad altri gruppi dediti al traffico
Sentenza n. 1988
base dei risultati delle osservazioni del territorio e delle deposizioni dei verbalizzanti nonché, delle convergenti dei collaboranti M., Di D. e R
Sentenza n. 1988
Il reato di abuso d’ufficio previsto dall’art.323 c.p., nel testo modificato dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, è estinto per prescrizione
Sentenza n. 1988
reato associativo è stata fatta automaticamente discendere la responsabilità per i reati fine relativamente ai singoli episodi di spaccio; d
Sentenza n. 1988
’episodio di via Salis del 28.4.1989; d) mancanza e illogicità della motivazione sulla omessa applicazione delle attenuanti generiche.
Sentenza n. 1988
motivazione per l’esclusione del valore probatorio della documentazione acquisita da cui emergevano elementi a lui favorevoli; d) mancanza di motivazione e
Sentenza n. 1988
favore di C. A., infondatamente valutata come attività di riciclaggio; d) violazione delle norme in tema di onere della prova, mancata valutazione delle
Sentenza n. 1988
reato di corruzione ex art. 319 c.p. in quello di abuso d’ufficio non patrimoniale di cui all’art. 323, comma 1 c.p. e, di conseguenza, alla mancata
Sentenza n. 1988
D) Nell’interesse di Z. A. e di La R. G. l’annullamento della sentenza veniva richiesto per i seguenti motivi: a) inosservanza delle norme
Sentenza n. 1988
vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di “posizione” o da “ricorso d’ambiente”, con la quale si pretende di riferire all
Sentenza n. 1988
’appartenenza di C. A. a “Cosa Nostra” e il giudicato formatosi, sul punto, nel processo di Palermo, nonché le dichiarazioni dei collaboratori M., Di D
Sentenza n. 1988
D’altro canto, in relazione alla specifica strutturale e funzionale della pronuncia di annullamento con rinvio attraverso la quale, mediante il
Sentenza n. 1988
concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti; d) gli stessi vizi sono stati prospettati con riferimento alla
Sentenza n. 1988
predisposizione di mezzi, anche semplici e d elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole
Sentenza n. 1988
dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia M., T., Di D. e R. doveva considerarsi sufficientemente dimostrato: che nel quadrilatero
Sentenza n. 1988
; d) violazione degli artt. 192, comma 2 e 3, 603 , comma 3 e 624, comma 1 c.p.p. con riguardo alla illegittima rinnovazione dell’istruzione
Sentenza n. 1988
, Ortisi; Cass., Sez. V, 20 novembre 1974, D’Angio) rappresenta uno dei cardini dell’ordinamento processuale e del sistema delle impugnazioni cui è