Sentenza n. 1988
Infine, il tribunale dichiarava la responsabilità di N. C., C., C., T. per il reato di cui agli artt. 110, 321, c.p., di M., T. e P. per il reato di
Sentenza n. 1988
), partecipò in via Salis al carico della autovettura Volvo nei cui pannulli delle portiere e nel cui filtro dell’aria fu trovato nascosto un ingentissimo
Sentenza n. 1988
stupefacenti, affermata senza che egli elementi fattuali denotassero l’esistenza dell’accordo su cui doveva basarsi la societas sceleris; b) inosservanza
Sentenza n. 1988
di primo grado, assolveva C. S. D., già prosciolto per il delitto di spaccio di cui al capo B), dal delitto associativo di cui al capo A) per non
Sentenza n. 1988
6.1. – Passando ad esaminare i ricorsi relativi al capo di sentenza contenente la pronuncia di condanna per il reato di corruzione di cui agli artt
Sentenza n. 1988
’attività difensiva svolta, vengono liquidate in lire 9.936.000, di cui lire 9.000.000 per onorari.
Sentenza n. 1988
risultato di una corretta lettura della disposizione di cui all’art. 499, comma 5 c.p.p. secondo cui il “testimone può essere autorizzato dal presidente a
Sentenza n. 1988
’attività illecita svolta da C. G., del quale gli era noto lo stato di latitanza e lo specifico settore in cui lo stesso agiva; – che il N. aveva accettato
Sentenza n. 1988
Tanto chiarito, appare evidente che il sindacato di questa Corte sul provvedimento con cui è stato disposto l’esame dei collaboratori di giustizia
Sentenza n. 1988
6.4. – C. A. ha proposto ricorso per cassazione contro il capo di sentenza con cui è stato escluso l’effetto estensivo degli appelli proposti dai
Sentenza n. 1988
Carabinieri, dalle cui deposizioni, confermate dalle propalazioni dei collaboratori, è emersa chiaramente la posizione di preminenza in seno all
Sentenza n. 1988
A) Il procuratore Generale di Milano impugnava la sentenza limitatamente al capo con cui il C. era stato assolto dal delitto associativo
Sentenza n. 1988
collaboratori di giustizia, la cui attendibilità è stata valutata dal giudice di merito seguendo fedelmente i criteri elaborati dalla giurisprudenza
Sentenza n. 1988
esempio, quella del riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p.-
Sentenza n. 1988
congegno delle preclusioni, si realizza il c.d. giudicato progressivo non può neppure condividersi l’opinione espressa da autorevole dottrina secondo cui
Sentenza n. 1988
Nella sentenza impugnata è stata negata l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.649 c.p.p. rilevando che, nonostante gli indubbi
Sentenza n. 1988
giudizio di primo grado e della sentenza con cui esso si era concluso e che quanto alle seconde il contenuto della sentenza di annullamento emessa
Sentenza n. 1988
riforma della decisione di primo grado, assolveva il C. dal reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per non avere commesso il fatto, concedeva al n. le
Sentenza n. 1988
cui consumazione è stata contestata “fino al dicembre 1989” è estinto per prescrizione a seguito del decorso del periodo di sette anno e mezzo.
Sentenza n. 1988
stessi errori di diritto sanzionati con l’annullamento dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1114-95, in cui era stata accertata la violazione da
Sentenza n. 1988
art. 499, comma 5 deve essere coordinata con quella di cui al secondo comma dell’art. 514 c.p.p., deve riconoscersi che la Corte di rinvio ha compiuto
Sentenza n. 1988
. 649 c.p.p. per la ragione che il C. è stato condannato, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo, per il delitto di cui all’art.416 bis c.p
Sentenza n. 1988
la pronuncia di secondo grado, rappresenta, quindi, l’imprescindibile termine di riferimento alla cui stregua devono vagliarsi l’ammissibilità e la
Sentenza n. 1988
regula iuris enunciata nella sentenza di annullamento è quella per cui l’adozione delle forme processuali previste dal codice vigente anziché di quelle
Sentenza n. 1988
Collegio in cui è stato precisato che la regola preclusiva di cui al quarto comma art. 627 del codice vigente costituisce un necessario corollario
Sentenza n. 1988
Peraltro, non può sottolinearsi che, al di là del significato da attribuire alla dichiarazione di assorbimento con cui conclude la motivazione della
Sentenza n. 1988
episodi di spaccio di cui N. deve parimenti rispondere a nulla rilevando che nelle occasioni in cui il N. è stato visto in via Anguissola non via siano
Sentenza n. 1988
dei risultati probatori su cui poggia il convincimento del giudice di merito, che, sulla base delle inequivoche deposizioni dei Carabinieri e delle
Sentenza n. 1988
di reinserimento e di riciclaggio dei capitali, di cui conosceva la provenienza illecita e che provvedeva a gestire fiduciariamente nell’interesse di
Sentenza n. 1988
annulla la sentenza impugnata nei confronti di C. A. nonché nei confronti di N. G. limitatamente ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della l. 685-75
Sentenza n. 1988
insussistenti ed erano state erroneamente ipotizzate inesistenti violazioni della prassi amministrativa; che risultava parimenti erronea l’opinione secondo cui
Sentenza n. 1988
., la cui appartenenza all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata considerata provata sulla base degli univoci risultati
Sentenza n. 1988
uniformarsi ai sensi della disposizione di cui la terzo comma dello stesso art. 627.
Sentenza n. 1988
’associazione e dell’adesione delle volontà al programma delinquenziale di cui i singoli episodi criminosi costituiscono attuazione: al contrario, la
Sentenza n. 1988
seguenti punti: – vizi logici nell’interpretazione degli elementi fattuali ritenuti indicativi del reato associativo, la cui esistenza è stata affermata
Sentenza n. 1988
-28.4.1989 nel cortile dello stabile di via Salis, di cui aveva la disponibilità delle chiavi, della sua presenza, sempre in via Salis, in compagnia di Z
Sentenza n. 1988
’esattezza dell’ordinamento di questo Supremo Collegio, che deve essere ribadito, secondo cui il principio fissato dal primo comma dell’art. 185 c.p.p. non
Sentenza n. 1988
3. – Non hanno pregio le censure mosse dai ricorrenti contro il punto della sentenza in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione
Sentenza n. 1988
1.2. – Dai principi testè esposti si evince che il fondamento della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 627 c.p.p. poggia sulla
Sentenza n. 1988
collegamenti con l’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, da cui il gruppo operante in Milano veniva rifornito.
Sentenza n. 1988
finanziarie affidate all’amministrazione fiduciaria del N. e sono state valutate le dichiarazioni di quest’ultimo secondo cui era stata fornita dal C. una
Sentenza n. 1988
Quanto al reato di cui all’art. 75 della l. 22.12.1975, n.685, il giudice di primo grado rilevava che il Carollo, nella sua qualità di capo e di
Sentenza n. 1988
di stupefacenti in rapporti con associazione per cui è processo, la Corte di rinvio ha posto in evidenza, con motivazione esauriente e immune da
Sentenza n. 1988
A tali esatti criteri ermeneutici risulta sostanzialmente rispondente la sentenza impugnata in cui l’esclusione di inutilizzabilità derivante è stata
Sentenza n. 1988
giurisprudenza di questa Corte in cui è stato chiarito che “è configurabile il concorso fra i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e
Sentenza n. 1988
cui detta area aveva ricevuto la destinazione ad edilizia residenziale con una volumetria realizzabile di 70.000 mc., dei quali 50.000 residenziali e
Sentenza n. 1988
simile interpretazione distorce, in fatti, il senso di detta locuzione la cui portata non è quella di introdurre una deviazione dalla regola legale dettata
Sentenza n. 1988
. venivano prospettati con riguardo all’accertamento degli elementi costitutivi del delitto di abuso di ufficio, di cui faceva difetto il requisito della
Sentenza n. 1988
avere precisato che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, stabilisce che “se è
Sentenza n. 1988
giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall’art.113 c.p