Sentenza n. 1988
6.3. – Il C., condannato per il delitto di corruzione, ha anche censurato la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche denunciando
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coimputati ed è stata confermata la condanna inflitta dal giudice di primo grado a due anno e quattro mesi di reclusione per il delitto di corruzione.
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due anno di reclusione, condizionatamente sospesa, in quanto ritenuto responsabile di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio attraverso la
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6.5. – L’estinzione per prescrizione del reato di abuso di ufficio per il C. e per il N. e del reato di corruzione per il solo N. impone di
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T. R. è stato condannato alla pena di due anno e un mese di reclusione per corruzione continuata per avere dato e promesso, in concorso con N. C., C
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massima per il reato di corruzione risulta inferiore a cinque anno, l pronuncia di condanna deve essere annullata senza rinvio in quanto detto reato la
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continuato di corruzione veniva affermata sulla base di numerosi elementi indicativi della illegittimità della condotta dell’imputato, con la
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reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione nonché nei confronti di N. G. limitatamente ai reati di corruzione e di abuso di
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6.1. – Passando ad esaminare i ricorsi relativi al capo di sentenza contenente la pronuncia di condanna per il reato di corruzione di cui agli artt
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di corruzione ex art. 321 c.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza per tale reato: la censura veniva
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reato di corruzione ex art. 319 c.p. in quello di abuso d’ufficio non patrimoniale di cui all’art. 323, comma 1 c.p. e, di conseguenza, alla mancata