Sentenza n. 1988
di legittimità in tema di controllo delle dichiarazioni rese da correi e da persone imputate in procedimenti connessi ai sensi dell’art. 192, comma 3 e
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Premesso che e in proposito devono essere richiamate le argomentazioni svolte al precedente par. 5 in materia di controllo dei criteri seguiti dal
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Il controllo di legittimità della motivazione della sentenza impugnata porta senz’altro ad escludere dei vizi denunciati dai ricorrenti, i quali
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associati – e al fatto che, ad un controllo, fu trovato in possesso di una busta contenente circa 250 milioni di banconote di piccolo taglio
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, anche in sede di contrastante, hanno fornito un racconto puntuale, costante e coerente. Quanto al controllo dell’attendibilità esterna, la Corte di
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adeguato controllo della intrinseca attendibilità dei collaboranti e facendo derivare la responsabilità per i reati fine unicamente dalla ritenuta
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senza un serio controllo dell’attendibilità delle deposizioni e senza rigorosa verifica dell’intrinseca attendibilità dei collaboranti, incorsi in varie
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tuttavia illimitato e sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice di merito dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per
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riguardo, va osservato che, da un alto, dal controllo della motivazione della sentenza impugnata non emerge la situazione di evidenza probatoria idonea ad
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giudice di merito. Nell’ottica di tale precisa analisi ricostruttiva è stato precisato che il controllo della logicità della motivazione va esercitato
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dibattimentale e al mancato controllo della intrinseca attendibilità del collaborante M. e dell’esistenza di riscontri individualizzanti; e) mancanza e