Sentenza n. 1988
6. – Restano da esaminare i ricorsi che investono i capi di sentenza relativi alle condanna per i reati contro la pubblica amministrazione.
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Al rigetto dei ricorsi di n., di G., di B., di Z., di M., di S., di T. e di La R. deve seguire la condanna di tali ricorrenti al pagamento, in solido
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condanna il N., il C., il C., il T., il M. ed il T. al pagamento in solido delle spese sostenute dalla parte civile, Comune di Milano, che liquida in
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coimputati ed è stata confermata la condanna inflitta dal giudice di primo grado a due anno e quattro mesi di reclusione per il delitto di corruzione.
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, essendo basata la sentenza di condanna di primo grado sul fatto di avere percepito la somma di lire 34.900.000, l’esclusione della ricezione di tale
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massima per il reato di corruzione risulta inferiore a cinque anno, l pronuncia di condanna deve essere annullata senza rinvio in quanto detto reato la
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taglio e dalla non credibilità delle giustificazioni fornite; le argomentazioni poste a base della condanna per i singoli fatti di spaccio (utilizzate
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Invero, atteso che nei confronti degli altri imputati ragione della condanna per tutti i reati fine è stata individuata nella peculiare articolazione
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6.1. – Passando ad esaminare i ricorsi relativi al capo di sentenza contenente la pronuncia di condanna per il reato di corruzione di cui agli artt
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individuati in nulla si distinguono da quelli posti a base della condanna per il delitto associativo e, nello sviluppo della motivazione, non è stato
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In piena sintonia con tale linea interpretativa la Corte di rinvio ha giustamente escluso che la condanna del C. per il delitti associativo commesso
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., concernono fatti diversi nella condanna, nell’evento e nel nesso di causalità; affermata la responsabilità del C. anche per i reati contro la P.A. il
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4. – devono ora esaminarsi i motivi di ricorso che investono l pronuncia di condanna per i singoli episodi di sostanze stupefacenti. Con tali
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– per G. G.: la condanna per entrambe le imputazioni è stata giustificata con la presenza in via Anguissola rilevata in sei occasioni tra il febbraio
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., e travisamento dei fatti in ordine alla condanna per il reato associativo e per i reati fine; e) illogicità della motivazione posta a base del
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pronuncia di condanna per i reati fine di spaccio non sono state fatte coincidere, puramente e semplicemente, con il mero fatto della partecipazione all
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previste dal codice del 1930, avevano avuto un ruolo decisivo nella valutazione della responsabilità degli imputati e la pronuncia di condanna risultava
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condanna per l’abuso di ufficio, mancando le condizioni per runa pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell’art.129, comma 2 c.p.p.– A quest’ultimo
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illogicità manifesta della motivazione nonché travisamento dei fatti nella valutazione degli elementi probatori posti a base della condanna per il reato