Sentenza n. 1988
T. R. è stato condannato alla pena di due anno e un mese di reclusione per corruzione continuata per avere dato e promesso, in concorso con N. C., C
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capi dell’organizzazione, ponendosi, così a stabile servizio dell’associazione, è stato affermato il suo concorso morale nei reati di spaccio ed è
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norme regolatrici del concorso di persone nel reato, la responsabilità degli associati per i reati di spaccio è stata fatta automaticamente derivare
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milioni eseguiti il 20.4.1989; c) erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. in quanto dalla partecipazione al
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giurisprudenza di questa Corte in cui è stato chiarito che “è configurabile il concorso fra i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e
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materia di concorso di persone nel reato, è stato, invece, accertato che, attraverso l’effettivo inserimento nella struttura operativa con ruoli
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del concorso di persone nel reato di cui all’art.110 c.p.– In proposito, la corte di rinvio ha rilevato che dalle risultanze probatorie emerge che l
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reinserimento dei capitali provenienti dall’attività illecita, egli ha concorso moralmente con coloro che operano materialmente lo spaccio della droga sulla
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singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall’ordinamento
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venivano dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per avere anche in concorso con persone non identificate detenuto, acquistato e