Sentenza n. 1988
– che erano stati eseguiti sequestri di cospicui quantitativi di roga trovati in possesso di persone che poco prima erano entrati in contatto con gli
Sentenza n. 1988
Tanto chiarito, appare evidente che il sindacato di questa Corte sul provvedimento con cui è stato disposto l’esame dei collaboratori di giustizia
Sentenza n. 1988
Con motivi nuovi il difensore dello S. deduceva la non configurabilità del reato alla luce della riformulazione dell’art. 323 c.p. con l. 16.7.1997
Sentenza n. 1988
– per C. S. D.: è stato assolto dal reato associativo e da quello di spaccio in quanto i rapporti di affari con i C. e con il N. non sono stati
Sentenza n. 1988
Con ineccepibile consequenzialità logica, la Corte di rinvio ha tratto alcuni importanti corollari dalle accertate circostanze fattuali, ritenendo
Sentenza n. 1988
3.2. – La prova della responsabilità per il delitto associativo di La R. G. è stata ricondotta ad un contesto probatorio che, con una seria
Sentenza n. 1988
In piena sintonia con tale linea interpretativa la Corte di rinvio ha giustamente escluso che la condanna del C. per il delitti associativo commesso
Sentenza n. 1988
verbalizzanti, sui rapporti con gli altri associati e, in particolare, con Z., mentre quella per i singoli episodi di spaccio concerneva i fatti
Sentenza n. 1988
T. R. è stato condannato alla pena di due anno e un mese di reclusione per corruzione continuata per avere dato e promesso, in concorso con N. C., C
Sentenza n. 1988
. 514 c.p.p., dato che i risultati hanno come unica fonte l’esame dei testi, assunto con le forme di rito e nel contraddittorio tra le parti, e l
Sentenza n. 1988
, mantenendo rapporti con l’associazione mafiosa Cosa Nostra ed occupandosi del reinvestimento dei capitali provenienti dall’attività illecita; che il Nobile
Sentenza n. 1988
’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per C., e senza rinvio per S., T., M., per N. G. annullamento senza rinvio limitatamente ai capi c), D
Sentenza n. 1988
stessi errori di diritto sanzionati con l’annullamento dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1114-95, in cui era stata accertata la violazione da
Sentenza n. 1988
4.1 – Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, le censure dei ricorrenti appaiono privo di pregio, con la sola eccezione
Sentenza n. 1988
Pertanto, l’accertata carenza di motivazione non può non determinare l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto relativo alla
Sentenza n. 1988
Con una completa e organica disamina delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha valutato la posizione del C. osservando che i rapporti da lui
Sentenza n. 1988
generiche e la pena complessiva è stata rideterminata per effetto della ritenuta continuazione con le analoghe violazioni della legge sugli
Sentenza n. 1988
continuato di corruzione veniva affermata sulla base di numerosi elementi indicativi della illegittimità della condotta dell’imputato, con la
Sentenza n. 1988
Con motivi aggiunti del 15.10.1997, il N. ribadiva le conclusioni esposte nel ricorso e sosteneva che, in ogni caso, i reati contro la P.A. erano
Sentenza n. 1988
Peraltro, non può sottolinearsi che, al di là del significato da attribuire alla dichiarazione di assorbimento con cui conclude la motivazione della
Sentenza n. 1988
probatori ricavati dal coordinamento delle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia con le rilevazioni compiute nella zona di via
Sentenza n. 1988
B) Il C. chiedeva l’annullamento della sentenza formulando i seguenti motivi di ricorso: a) manifesta illogicità della motivazione con riferimento
Sentenza n. 1988
– che erano stati individuati locali in via Ricciarelli, via Creta, via Salis nei quali le persone osservate entravano dopo avere preso contatto con
Sentenza n. 1988
’appartenenza dell’imputato all’associazione finalizzata al narcotraffico con una motivazione manifestante illogica; carente, priva dei necessari passaggi logici
Sentenza n. 1988
Con sentenza del 25.5.1992 il Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe in ordine ai reati loro
Sentenza n. 1988
patteggiamento ex art. 599, comma 1 e 4 e 602, comma 2 c.p.p., con rinuncia agli altri motivi.
Sentenza n. 1988
giudizio di primo grado e della sentenza con cui esso si era concluso e che quanto alle seconde il contenuto della sentenza di annullamento emessa
Sentenza n. 1988
per l’Edilizia Pubblica) con destinazione a verde pubblico attrezzato e che nel 1985 era stata adottata una variante al Piano Regolatore Generale con
Sentenza n. 1988
, via Cagnoni, via Palma, via Fra Galgario, senza alcuna ragione apparentemente lecita, con modalità denotanti particolari cautele, circospezione e
Sentenza n. 1988
partecipazione dell’imputato all’operazione di via Salis del 27-28.4.1989, avente ad oggetto la cessione di un quantitativo di droga di ben 100 chilogrammi. con
Sentenza n. 1988
D’altro canto, in relazione alla specifica strutturale e funzionale della pronuncia di annullamento con rinvio attraverso la quale, mediante il
Sentenza n. 1988
fine dalla semplice qualità di associato: con motivazione adeguata sul piano logico e rispondente alla corretta applicazione dei principi giuridici in
Sentenza n. 1988
La sentenza emessa dal giudice di rinvio impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore Generale nei confronti del C. e da quest’ultimo nonché
Sentenza n. 1988
6.4. – C. A. ha proposto ricorso per cassazione contro il capo di sentenza con cui è stato escluso l’effetto estensivo degli appelli proposti dai
Sentenza n. 1988
comportavano nei modi tipici dei gregari mentre altri, rivestiti di una posizione evidentemente superiore, entravano in contatto con personaggi noti agli
Sentenza n. 1988
5. – Occorre ora esaminare i motivi di ricorso con i quali gli imputati condannati per le violazioni della legge sugli stupefacenti hanno denunciato
Sentenza n. 1988
riferimento ai singoli reati quanto con riguardo agli aumenti per la continuazione, risultando le pene commisurate, secondo un criterio di piena
Sentenza n. 1988
di stupefacenti in rapporti con associazione per cui è processo, la Corte di rinvio ha posto in evidenza, con motivazione esauriente e immune da
Sentenza n. 1988
3.3. – Esce indenne dalle censure formulate con i motivi di impugnazione anche la pronuncia di responsabilità per il delitto associativo nei
Sentenza n. 1988
M. G., capo ripartizione settore urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di
Sentenza n. 1988
pronuncia di condanna per i reati fine di spaccio non sono state fatte coincidere, puramente e semplicemente, con il mero fatto della partecipazione all
Sentenza n. 1988
escluso che i fatti in esame sono gli stessi per i quali il C. è stato ritenuto responsabile del delitto ex art.416 bis c.p. dal Tribunale di Palermo con
Sentenza n. 1988
A) Il procuratore Generale di Milano impugnava la sentenza limitatamente al capo con cui il C. era stato assolto dal delitto associativo
Sentenza n. 1988
reinserimento dei capitali provenienti dall’attività illecita, egli ha concorso moralmente con coloro che operano materialmente lo spaccio della droga sulla
Sentenza n. 1988
), a carattere federalistico verticistico, raggruppante l’intera massa degli associati, sia pure con suddivisione in articolazioni territoriali; dall
Sentenza n. 1988
stesso – così come accertato dal giudice di merito con motivazione insindacabile – è perfettamente riconducibile nell’ambito della norma incriminatrice
Sentenza n. 1988
Tali peculiari connotazioni oggettive e soggettive – individuate nei fatti attribuiti al N. dal giudice di merito con motivazione esente da vizi
Sentenza n. 1988
collegamenti del gruppo di Milano con la mafia siciliana e l’appartenenza a “cosa nostra” di C. A. e del defunto padre, il gruppo lombardo era composto, oltre
Sentenza n. 1988
ripartizione di ruoli, in quanto alcune di esse svolgevano il compito di gregari o di pali e altre entravano in contatto con soggetti inseriti nei
Sentenza n. 1988
La sentenza veniva impugnata da tutti gli imputati, ad eccezione del C., e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 31.1.1994, in parziale