Sentenza n. 1988
F) Nell’interesse di S. V. proponeva ricorso facendo riferimento a quelli presentati in favore del M. da intendere “come integralmente ritrascritti”.
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stesso – così come accertato dal giudice di merito con motivazione insindacabile – è perfettamente riconducibile nell’ambito della norma incriminatrice
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consistenza della compagine dell’organizzazione nella quale, peraltro, militavano anche persone non identificate, come risulta specificato nel capo di
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, come un apprezzabile e fattivo apporto personale che ha agevolato l’attività dell’associazione, essendo qualificato, sul piano soggettivo, dalla
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associati (in particolare, quelli con un esponente di spicco come lo Z., rilevati direttamente dai Carabinieri.
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plausibilità delle giustificazioni addotte dell’interessato – che il N. svolgeva il compito di corriere della droga, come, peraltro, è stato espressamente
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seconda parte, che “l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell’art. 499, comma 5”.
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Costituzionale, nullità e inamissibilità diventano oggetto di sanatoria e non possono essere più riproposte nè possono essere più fatte valere come
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. 514 c.p.p., dato che i risultati hanno come unica fonte l’esame dei testi, assunto con le forme di rito e nel contraddittorio tra le parti, e l
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assolutamente indipendenti da dette intercettazioni: difatti come ha lucidamente osservato la Corte di rinvio il solo fatto che talune domande e
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quantitativo di droga: come e ’ stato lucidamente osservato nella sentenza impugnata, tale episodio, unitamente ai frequenti e continuativi rapporti con
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’ultimo come un esponente di spicco della mafia cui faceva capo una rete di trafficanti di sostanze stupefacenti.
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favore di C. A., infondatamente valutata come attività di riciclaggio; d) violazione delle norme in tema di onere della prova, mancata valutazione delle
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stati accertati gli specifici episodi contestai al capo B) o, al limite, non vi sia alcuna contiguità temporale perché come riferito dal M., gli
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nullo”, deve porsi in risalto che nel caso in esame mancano le condizioni necessarie qualificare come inutilizzabili le prove assunte nel giudizio di
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paralogismo che ha reso apodittica la statuizione di colpevolezza per i reati fine, che, nella sostanza, è stata reputata come una conseguenza
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’associazione nella quale ciascun associato, con pari coscienza e volontà, fa convergere il proprio contributo, come parte di un tutto, alla realizzazione
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venduto quantitativi non modici di cocaina e di eroina utilizzando come base strategia per gli incontri e per le cessioni la zona urbana di Milano di
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operative, che erano state dirottate verso attività collaterali, quali il riciclaggio e l’investimento dei capitali provenienti dal traffico di droga, come