Sentenza n. 1988
Le censure non hanno fondamento.
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Anche tali censure sono destituite di fondamento.
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Tali censure, non soggette alla preclusione, sono, tuttavia, prive di fondamento.
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4.1 – Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, le censure dei ricorrenti appaiono privo di pregio, con la sola eccezione
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1.5. – Sono prive di pregio anche le censure formulate dai ricorrenti per denunciare la nullità della deposizione degli ufficiali ed agenti di p.g
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3.3. – Esce indenne dalle censure formulate con i motivi di impugnazione anche la pronuncia di responsabilità per il delitto associativo nei
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Le censure formulate, sul punto, dal ricorso del C. devono considerarsi fondate e meritevoli di accoglimento dal momento che colgono un reale vizio
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2. – Nell’esame del merito delle statuizioni contenute nella pronuncia impugnata assume priorità la verifica della fondatezza o meno delle censure
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1.4. – Sono sottratte alla preclusione ex art. 627, comma 4 c.p.p. le censure a mezzo delle quali i ricorrenti hanno denunciato la inutilizzabilità
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. C., T., C., deve rilevarsi che le censure formulate dai ricorrenti sono destituite di giuridico fondamento e devono essere, pertanto, disattese, in
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costituito parte civile e alla provvisoria esecutività attribuita alla relativa statuizione, deve porsi in evidenza che le censure espresse dai ricorrenti
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E) Nell’interesse di M. R. l’avv. Daria Pesce proponeva contro la sentenza impugnata le seguenti censure: a ) violazione degli artt. 498 e 499 c.p.p
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3. – Non hanno pregio le censure mosse dai ricorrenti contro il punto della sentenza in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione
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Al fine di verificare la giuridica consistenza delle censure, occorre porre in risalto che le linee interpretative seguite dalla giurisprudenza di
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giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che nell’ipotesi di censure riguardanti la logicità della motivazione fornita dal giudice di merito in