Sentenza n. 1988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sentenza n. 1988
La sentenza emessa dal giudice di rinvio impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore Generale nei confronti del C. e da quest’ultimo nonché
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6.4. – C. A. ha proposto ricorso per cassazione contro il capo di sentenza con cui è stato escluso l’effetto estensivo degli appelli proposti dai
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nel giudizio di cassazione, nel quale questa Corte ha espressamente riconosciuto l’ammissibilità del ricorso e ha riscontrato la mancanza assoluta di
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stessi errori di diritto sanzionati con l’annullamento dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1114-95, in cui era stata accertata la violazione da
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della inoppugnabilità delle sentenze della Corte di Cassazione, che coprono il dedotto e il deducibile e hanno, perciò, il valore di implicita decisione
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Va precisato che dal primo ricorso per cassazione, proposto in data 5.1.1995 contro la sentenza di appello, e dal verbale in pari data dal
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sentenza della Corte Suprema di Cassazione.
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La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di T. V., M. G. e S. A. in ordine ai
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definitività delle decisioni della Corte Suprema di Cassazione e sul meccanismo, ad essa strettamente correlato, delle preclusioni derivanti dalla res iudicata
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processuale per aver il giudice di rinvio erroneamente ritenuto che la sentenza di annullamento, emessa dalla Corte di Cassazione, abbia avuto l’effetto di
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C) N. M. proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza sotto i seguenti profili: a) violazione della legge penale in
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dalla Corte di Cassazione e la portata della disposizione di cui all’art. 627, comma 4 c.p.p. consentivano al giudice di rinvio di pronunciarsi soltanto
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I) I difensori di C. A. hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell’art
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di legittimità. Pertanto, nell’ipotesi di successivo ricorso per cassazione, il sindacato è inevitabilmente limitato alle questioni di rito attinenti
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sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza in quanto l’eventuale rinvio della causa all’esame del giudice di merito, dopo la