Sentenza n. 1988
di primo grado, assolveva C. S. D., già prosciolto per il delitto di spaccio di cui al capo B), dal delitto associativo di cui al capo A) per non
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rivolte contro il capo di sentenza concernente la responsabilità degli imputati per il delitto previsto dall’art.75 della l. 22.12.1975, n.685, dovendo
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6.4. – C. A. ha proposto ricorso per cassazione contro il capo di sentenza con cui è stato escluso l’effetto estensivo degli appelli proposti dai
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M. G., capo ripartizione settore urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di
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consistenza della compagine dell’organizzazione nella quale, peraltro, militavano anche persone non identificate, come risulta specificato nel capo di
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Riguardo alla posizione di T. V., capo dell’Ufficio lottizzazioni presso il settore urbanistica del Comune di Milano, la responsabilità per il reato
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6.1. – Passando ad esaminare i ricorsi relativi al capo di sentenza contenente la pronuncia di condanna per il reato di corruzione di cui agli artt
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del capo di imputazione sub B) e nei confronti di C. S. D. limitatamente al diniego delle attentanti generiche, rinviando ad altra Sezione della Corte
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6.6. – Infine, con riferimento al capo di sentenza concernente gli interessi civili, premesso che l’estinzione del reato per prescrizione
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Quanto al reato di cui all’art. 75 della l. 22.12.1975, n.685, il giudice di primo grado rilevava che il Carollo, nella sua qualità di capo e di
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doglianze i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del capo di sentenza relativo a detta imputazione deducendo che la decisione risulta viziata dalla
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A) Il procuratore Generale di Milano impugnava la sentenza limitatamente al capo con cui il C. era stato assolto dal delitto associativo
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Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata
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stata correttamente esclusa la mancanza di correlazione tra fatto ritenuto in sentenza e fatto contestato per la duplice ragione che nel capo di
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’ultimo come un esponente di spicco della mafia cui faceva capo una rete di trafficanti di sostanze stupefacenti.
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devono rispondere dei reati fine, contestati al capo B) della rubrica, non soltanto in riferimento agli episodi di spaccio verificatesi nei giorni
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stati accertati gli specifici episodi contestai al capo B) o, al limite, non vi sia alcuna contiguità temporale perché come riferito dal M., gli
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di tale capo della sentenza con rinvio al altra Sezione della Corte di Appello di Milano, che, nel nuovo giudizio, dovrà rivalutare la posizione del N
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. Infatti, rilevato che dal capo di imputazione risulta che la consumazione si è protratta fino al marzo 1990 e considerato che l nuova normativa ha stabilita
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relazione all’attribuzione al C. della posizione di capo dell’associazione e al numero degli associati; g) violazione della legge penale e manifesta