Sentenza n. 1988
Infine, il tribunale dichiarava la responsabilità di N. C., C., C., T. per il reato di cui agli artt. 110, 321, c.p., di M., T. e P. per il reato di
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., avv. I. e K. per C., avv. V. per S., avv. S. per C., avv. C. per C. e B., avv. A. per
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12) N. G.; 13) C. A.; 14) S. A., 15) C. S. D., nonché
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nei confronti di C. S. D.;
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T. R. è stato condannato alla pena di due anno e un mese di reclusione per corruzione continuata per avere dato e promesso, in concorso con N. C., C
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condanna il N., il C., il C., il T., il M. ed il T. al pagamento in solido delle spese sostenute dalla parte civile, Comune di Milano, che liquida in
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G., La R., Z., B., S., M., C. nonché il rigetto del ricorso del P.G. di Milano; dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi di N., T.; dichiararsi l
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Sulla base delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha accertato: – che il N. ha avuto con C. G. e con C. A. rapporti economici di notevole
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rigetta i ricorsi del n. e del C. nel resto.
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La sentenza emessa dal giudice di rinvio impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore Generale nei confronti del C. e da quest’ultimo nonché
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. 81 cpv. e 319 c.p. nei confronti dei funzionari del Comune di Milano, T. e M., nonché dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 321 c.p. a carico di C., N
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– per C. S. D.: è stato assolto dal reato associativo e da quello di spaccio in quanto i rapporti di affari con i C. e con il N. non sono stati
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Sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Antonio Siniscalchi, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi di C.,
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A) Il procuratore Generale di Milano impugnava la sentenza limitatamente al capo con cui il C. era stato assolto dal delitto associativo
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Infine, dopo avere valutato il quadro probatorio reputato univocamente convergente nel dimostrare la responsabilità del N., del C. e del C. in ordine
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6.5. – L’estinzione per prescrizione del reato di abuso di ufficio per il C. e per il N. e del reato di corruzione per il solo N. impone di
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– per C. A.: sono stati richiamati i risultati delle osservazioni sul territorio compiute dai Carabinieri, le dichiarazioni di M. M. in merito all
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collegamenti del gruppo di Milano con la mafia siciliana e l’appartenenza a “cosa nostra” di C. A. e del defunto padre, il gruppo lombardo era composto, oltre
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Nei confronti di C. A., che aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, è stato l’effetto estensivo delle impugnazioni proposte dai
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La sentenza veniva impugnata da tutti gli imputati, ad eccezione del C., e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 31.1.1994, in parziale
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Le censure formulate, sul punto, dal ricorso del C. devono considerarsi fondate e meritevoli di accoglimento dal momento che colgono un reale vizio
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Con una completa e organica disamina delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha valutato la posizione del C. osservando che i rapporti da lui
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mancata applicazione delle attenuanti generiche richieste dal C..
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cancelliere della Corte di Appello di Milano all’atto del deposito della predetta impugnazione risalta che il C. ha eletto domicilio in alba presso lo studio
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1) N. M., 2) G. G.; 3) B. L.; 4) C. A.; 5) Z. A.; 6)M. R.; 7) S. V.; 8) T. R.; 9) T. V.; 10) M. G.; 11) LA R. G.;
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ufficio e nei confronti di C. A. limitatamente al reato di abuso di ufficio perché estinti per prescrizione, eliminando la relativa pena di un anno, sei
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annulla la sentenza impugnata nei confronti di C. A. nonché nei confronti di N. G. limitatamente ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della l. 685-75
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6.3. – Il C., condannato per il delitto di corruzione, ha anche censurato la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche denunciando
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In piena sintonia con tale linea interpretativa la Corte di rinvio ha giustamente escluso che la condanna del C. per il delitti associativo commesso
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N) C. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di Merito aveva erroneamente ritenuto la procedura seguita per l’approvazione del paino
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Col primo motivo di ricorso il C. ha denunciato la nullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza dichiarativa di contumacia in data 18.3.1996
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6.4. – C. A. ha proposto ricorso per cassazione contro il capo di sentenza con cui è stato escluso l’effetto estensivo degli appelli proposti dai
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documentata esecuzione di condotte illegittime, le intercettazioni telefoniche e le ammissioni di C..
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I) I difensori di C. A. hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell’art
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escluso che i fatti in esame sono gli stessi per i quali il C. è stato ritenuto responsabile del delitto ex art.416 bis c.p. dal Tribunale di Palermo con
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Deve premettessi che il C., non appellante, è stato presente, a norma degli artt. 587 e 601, comma 1 c.p.p., sia nel giudizio di secondo grado che
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C) N. M. proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza sotto i seguenti profili: a) violazione della legge penale in
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, secondo la prospettazione dell’accusa, si sarebbe manifestato inserimento del C. nell’associazione criminosa (provvista dell’alloggio di L. a C. G. e
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Dall’applicazione di tale principio di diritto consegue che la notifica del decreto di citazione eseguita al C. non al domicilio eletto, ma al
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univocità e di concludenza, C) errata interpretazione dell’art. 192 c.p.p. e travisamento dei fatti in riferimento all’attività di sconto di cambiali a
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per violazione dell’art. 606 lett. c) ed e), in relazione agli artt. 627, comma 2,3 e 4 e 624, comma 12 c.p.p., in quanto la Corte di rinvio aveva
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versanti, dall’imputato e dal P. G. di Milano in quanto il dubbio sulla responsabilità del C. è risultato di una accurata e organica disamina delle
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di primo grado, assolveva C. S. D., già prosciolto per il delitto di spaccio di cui al capo B), dal delitto associativo di cui al capo A) per non
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reperimento di cambiali di favore e di titoli di credito utilizzati dal C. nell’operazione c.d. “Aiana Bis”, sono state negate le attenuanti generiche ed è
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di Milano e da C. S. D. contro la pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 530, comma 2 c.p.p.: il primo ha dedotto che è stata esclusa l
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3.1. – L’appartenenza di C. A. all’associazione è stata ritenuta dimostrata mediante il coordinamento di distinti elementi probatori, pienamente
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B) Il C. chiedeva l’annullamento della sentenza formulando i seguenti motivi di ricorso: a) manifesta illogicità della motivazione con riferimento
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Quanto alla verifica della intrinseca attendibilità dei collaboratori M. S., T. L., Di D. C. e R. A., appartenenti ad altri gruppi dediti al traffico
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e l’aprile 1989, è stato osservato che l’imputato operava nella zona già nel 1985, quando l’associazione era retta da C. G.: la sua ricomparsa, dopo
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di curare il reinserimento dei capitali provenienti dall’attività illecita mediante una vera e propria interposizione per conto dei C. posti ai vertici