Sentenza n. 1988
del ne bis in idem.
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in Milano possa avere il divieto del bis in idem ritenendo che la responsabilità per il delitto associativo ex art. 416 bis c.p., affermata dal
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escluso che i fatti in esame sono gli stessi per i quali il C. è stato ritenuto responsabile del delitto ex art.416 bis c.p. dal Tribunale di Palermo con
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esempio, quella del riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p.-
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giudice di merito nella scelta di concedere o di rifiutare le circostanze attenuanti ex art.62 bis c.p., deve porsi in risalto che l motivazione della
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reperimento di cambiali di favore e di titoli di credito utilizzati dal C. nell’operazione c.d. “Aiana Bis”, sono state negate le attenuanti generiche ed è
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Z. A.; operazione “Aiana bis”), concludendo che, nel contesto di un valutazione globale e coordinata, gli indizi assumevano i caratteri della gravità
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. 649 c.p.p. per la ragione che il C. è stato condannato, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo, per il delitto di cui all’art.416 bis c.p
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circostanze attenuanti tipizzate. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art.62 bis c.p., il
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dell’art. 649 c.p.p. sul rilievo che il presente processo e quello svoltosi a Palermo, avente ad oggetto il delitto associativo ex art. 416 bis c.p
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acquisto del terreno del R.; appalti di C. B. e di V.; sconto di effetti cambiari; rapporti con Z. A.; operazione “Aiana bis”), pervenendo alla