Sentenza n. 1988
Nei confronti di C. A., che aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, è stato l’effetto estensivo delle impugnazioni proposte dai
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modalità operative associazione rilevando che questa aveva iniziato ad agire sulla piazza di Milano prima del 1985 sotto la guida di C. G. e che, dopo la
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’attività illecita svolta da C. G., del quale gli era noto lo stato di latitanza e lo specifico settore in cui lo stesso agiva; – che il N. aveva accettato
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M) Il difensore di T. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto irregolare la procedura seguita
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N) C. R. ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di Merito aveva erroneamente ritenuto la procedura seguita per l’approvazione del paino
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società; che Il C., attraverso la gestione di varie società, aveva reso possibile il riciclaggio in stretta connessione con le società del N. e aveva dato
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consapevolezza dell’illegittimità dell’atto è stata ricavata dal fatto che egli aveva trattenuto la pratica per circa tre mesi presso il suo ufficio per poi
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territoriale aveva del tutto trascurato alcuni elementi indiziari e aveva altresì omesso di coordinare logicamente il complesso di quelli presi in
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-28.4.1989 nel cortile dello stabile di via Salis, di cui aveva la disponibilità delle chiavi, della sua presenza, sempre in via Salis, in compagnia di Z
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che l’associazione finalizzata al narcotraffico aveva esteso la propria attività ad altri settori economici e che lo specifico ruolo del N. era quello
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c.p.p.) per il fatto che il p.m. aveva depositato annotazioni del p.g. del tutto anonime. che errano state poi lette dai testi, senza che potesse
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cui detta area aveva ricevuto la destinazione ad edilizia residenziale con una volumetria realizzabile di 70.000 mc., dei quali 50.000 residenziali e
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aveva erroneamente dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 323 c.p. in relazione agli artt. 25
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avere precisato che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, stabilisce che “se è
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per violazione dell’art. 606 lett. c) ed e), in relazione agli artt. 627, comma 2,3 e 4 e 624, comma 12 c.p.p., in quanto la Corte di rinvio aveva
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insufficiente e manifestamente illogica e travisamento dei fatti in quanto la Corte di rinvio non aveva tenuto conto che la variante al P.R.G. prevaleva, in
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principi in base ai quali la Corte regolatrice le aveva dichiarate: in quest’ultima ipotesi, tuttavia, nel nuovo giudizio di legittimità le predette
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rilevato che, comunque, era stato ignorato che il ricorrente non aveva interesse a sollecitare la pratica con regalie e compensi ai funzionari incaricati
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nullità nella circostanza che la Corte di secondo grado aveva disposto, ai sensi dell’art. 603, comma 3 c.p.p., la rinnovazione dell’istruzione
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’associazione si era costituita ancor prima del 1985 sotto la guida di C. G. e che aveva operato anche dopo la morte di quest’ultimo fino al maggio 1989, quando