Sentenza n. 1988
che l’associazione finalizzata al narcotraffico aveva esteso la propria attività ad altri settori economici e che lo specifico ruolo del N. era quello
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’attività difensiva svolta, vengono liquidate in lire 9.936.000, di cui lire 9.000.000 per onorari.
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disposizioni rese dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Milano in ordine alle attività di c.d. “osservazione del territorio” compiute dagli ultimi
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promotore, si era occupato di tutto ciò che riguardava l’attività dell’associazione criminosa, delegando i diversi compiti ai vari collaboratori
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’attività illecita svolta da C. G., del quale gli era noto lo stato di latitanza e lo specifico settore in cui lo stesso agiva; – che il N. aveva accettato
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reinvestire i flussi di risorse finanziari ricavati dall’attività illecita.
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univocità e di concludenza, C) errata interpretazione dell’art. 192 c.p.p. e travisamento dei fatti in riferimento all’attività di sconto di cambiali a
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– per N. G.: sono stati indicati quali elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti della sua appartenenza all’associazione le attività
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, come un apprezzabile e fattivo apporto personale che ha agevolato l’attività dell’associazione, essendo qualificato, sul piano soggettivo, dalla
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reinserimento dei capitali provenienti dall’attività illecita, egli ha concorso moralmente con coloro che operano materialmente lo spaccio della droga sulla
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art. 75 l. 685-75 in quanto sulla base delle attività di osservazione del territorio, protrattesi dalla fine del 1988 al giugno 1989, dalle
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Il concreto e fattivo contributo stabile all’attività dell’associazione è stato ritenuto provato, riguardo a N. M., in base alla rilevata presenza
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fissato la regola generale del divieto di lettura degli atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria, stabilisce, nella
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, nell’attività di acquisizione probatoria, hanno commesso numerosi illeciti, anche penali, con l’avallo del P.M. – Il ricorrente deduceva inosservanza
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dei verbali e degli atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria, colpita dal divieto posto dal secondo comma dell’art
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’inutilizzabilità alle dichiarazioni spontaneamente rese nel corso dell’esperimento di attività consentite dalla legge e in nessun modo riconducibili, sul piano
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stabilirsi se trattavasi di atti da loro redatti ovvero documentazione di attività da loro effettivamente compiute; c) mancanza o manifesta illogicità
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che un gruppo criminale, la cui attività era accompagnata ad una operazione così importante e compromettente quale quella del carico di un ingente
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. Al riguardo, con riferimento all’arco temporale che segna l’inizio e la fine dell’attività associativa, va precisato che nella decisione impugnata è
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descrizione di attività di polizia giudiziaria cui ha partecipato il teste, onde non può negarsi che la disposizione è applicabile allorquando, anche se l’atto
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consapevole e volontario contributo apportato da ogni associato all’attività del gruppo e al perseguimento dello scopo comune. in particolare
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in via Anguissola, rivestiva un ruolo preminente nell’attività del gruppo criminale, tant’è che egli stessi collaboranti hanno concordemente riferito
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alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio e le nullità, le inammissibilità e le inutilizzabilità antecedenti restano prive di rilievo
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dei giudizi e di conseguire un accertamento definitivo il che costituisce, del resto, lo scopo stesso dell’attività giurisdizionale e realizza l