Sentenza n. 1988
giudice di merito nella scelta di concedere o di rifiutare le circostanze attenuanti ex art.62 bis c.p., deve porsi in risalto che l motivazione della
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mancata applicazione delle attenuanti generiche richieste dal C..
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estinti per prescrizione per effetto delle concesse attenuanti generiche.
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Nel disegno del legislatore, le circostanze attenuanti hanno la specifica funzione di mitigare la pena, conformandola alle peculiari caratteristiche
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6.3. – Il C., condannato per il delitto di corruzione, ha anche censurato la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche denunciando
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escluse le attenuanti generiche.
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l’errata applicazione della legge penale e l’illogicità manifesta della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla
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; diniego delle attenuanti generiche e riduzioni della pena, per P. A. e S. V.: sono stati ritenuti responsabili di entrambi i reati loro contestati sulla
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M. G., capo ripartizione settore urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di
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’associazione; sono state escluse le attenuanti generiche ed è stata ridotta l’entità della pena;
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commessi prima del suo arresto, avvenuto nel marzo 1989; diniego delle attenuanti generiche e conferma dell’entità della pena;
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6.2. – Nel giudizio di rinvio sono state concesse le circostanze attenuanti generiche a T. V., a M. G. e a N. G., sicché, poiché la pena edittale
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attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti e adottava le conseguenti statuizioni in ordine alla determinazione delle pene.
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Ciò posto, va riconosciuto che la motivazione del diniego delle attenuanti generiche è esauriente e pienamente congruente sul piano logico, posto che
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Di D. e M. forniscono adeguata dimostrazione della consapevolezza per il reato associativo e per quello di spaccio; sono state negate le attenuanti
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avere commesso il fatto ai sensi dall’art. 530, comma 2 c.p.p. e tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche riconosciute a N. G., a M. G., a T
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contestato: con la concessione delle attenuanti generiche, la pena, determinata in due anno di reclusione, è stata condizionatamente sospesa.
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stata ritenuta la sua responsabilità per i reati contro la P.A.; sono state concesse le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti
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reperimento di cambiali di favore e di titoli di credito utilizzati dal C. nell’operazione c.d. “Aiana Bis”, sono state negate le attenuanti generiche ed è
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’episodio di via Salis del 28.4.1989; d) mancanza e illogicità della motivazione sulla omessa applicazione delle attenuanti generiche.
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) violazione della legge penale e difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
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inosservanza della legge in ordine alla qualificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche.
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materialmente presente e viceversa” (pag.36); venivano confermati il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio;
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disegno delle attenuanti generiche.
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responsabilità per il reato associativo; d) mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
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concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti; d) gli stessi vizi sono stati prospettati con riferimento alla
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logici della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.