Sentenza n. 1988
In primo luogo, va sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche attinenti alla riconosciuta attendibilità delle
Sentenza n. 1988
Quanto alla verifica della intrinseca attendibilità dei collaboratori M. S., T. L., Di D. C. e R. A., appartenenti ad altri gruppi dediti al traffico
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collaboratori di giustizia, la cui attendibilità è stata valutata dal giudice di merito seguendo fedelmente i criteri elaborati dalla giurisprudenza
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argomentativo della decisione, nonché da deviazioni dalle regole legali in tema di valutazione della intrinseca attendibilità delle dichiarazioni di persone
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senza un serio controllo dell’attendibilità delle deposizioni e senza rigorosa verifica dell’intrinseca attendibilità dei collaboranti, incorsi in varie
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’attribuzione del valore di prova alla sola chiamata, quando non sia accompagnata da “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”, dato che essa
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Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei testi, che hanno consentito la compiuta ricostruzione dei movimenti degli imputati verificatesi
Sentenza n. 1988
adeguato controllo della intrinseca attendibilità dei collaboranti e facendo derivare la responsabilità per i reati fine unicamente dalla ritenuta
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dichiarazioni degli appartenenti alla polizia giudiziaria, la cui attendibilità trovava conferma nei filmati e nei vari sequestri di sostanze stupefacenti, e
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dibattimentale e al mancato controllo della intrinseca attendibilità del collaborante M. e dell’esistenza di riscontri individualizzanti; e) mancanza e