Sentenza n. 1988
– per N. G.: sono stati indicati quali elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti della sua appartenenza all’associazione le attività
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’appartenenza dell’imputato all’associazione finalizzata al narcotraffico con una motivazione manifestante illogica; carente, priva dei necessari passaggi logici
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all’associazione in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di droga, dato che, con
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3.1. – L’appartenenza di C. A. all’associazione è stata ritenuta dimostrata mediante il coordinamento di distinti elementi probatori, pienamente
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promotore, si era occupato di tutto ciò che riguardava l’attività dell’associazione criminosa, delegando i diversi compiti ai vari collaboratori
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di stupefacenti in rapporti con associazione per cui è processo, la Corte di rinvio ha posto in evidenza, con motivazione esauriente e immune da
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e l’aprile 1989, è stato osservato che l’imputato operava nella zona già nel 1985, quando l’associazione era retta da C. G.: la sua ricomparsa, dopo
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ritenuti unicamente indicativi del suo coinvolgimento nell’associazione; è stata affermata la sua responsabilità per i reati contro la P.A. e sono state
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’associazione; sono state escluse le attenuanti generiche ed è stata ridotta l’entità della pena;
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Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata
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giurisprudenza di questa Corte in cui è stato chiarito che “è configurabile il concorso fra i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e
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modalità operative associazione rilevando che questa aveva iniziato ad agire sulla piazza di Milano prima del 1985 sotto la guida di C. G. e che, dopo la
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logici e giuridici – valgono indubbiamente a dimostrare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato nella figura dell’associazione
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gravità dei fatti, risultante dalla estensione dell’associazione, dai volumi del traffico di droga e dalle enormi dimensioni del danno per la collettività
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tali punti col sottolineare, da un canto, l’intensità del dolo in relazione al ruolo di assoluta preminenza nell’associazione e, dall’altro, la
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, avevano col n., tanto da giustificare il convincimento che costui era stabilmente incaricato, all’interno dell’organigramma dell’associazione, di
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hanno dedotto che il convincimento relativo all’operatività dell’associazione criminosa è privo di solide basi giustificative in quanto è inficiato da
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., la cui appartenenza all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata considerata provata sulla base degli univoci risultati
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collocazione sul mercato della sostanza stupefacente e ricoprisse un ruolo del tutto particolare all’interno dell’associazione.
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, come un apprezzabile e fattivo apporto personale che ha agevolato l’attività dell’associazione, essendo qualificato, sul piano soggettivo, dalla
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’associazione dedita al traffico di droga. In proposito, la Corte di rinvio ha fatto puntuale richiamo alle plurime e convergenti chiamate in correità
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’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti contestata al capo A) della rubrica, la Coorte di rinvio abbia compiuto una corretta
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Il concreto e fattivo contributo stabile all’attività dell’associazione è stato ritenuto provato, riguardo a N. M., in base alla rilevata presenza
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’associazione criminosa, la sua appartenenza all’organizzazione e la responsabilità per i singoli episodi di spaccio e per i reati contro la P.A., rispetto ai
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gli elementi costitutivi di detti reati è sufficiente la sola riconducibilità di essi nel programma criminoso dell’associazione.
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che l’associazione finalizzata al narcotraffico aveva esteso la propria attività ad altri settori economici e che lo specifico ruolo del N. era quello
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della motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza del M. all’associazione e alla commissione dei reati fine con riferimento, in particolare, all
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, della precisione e della concordanza e convergevano univocamente nel dimostrare che il C. era inserito nell’associazione criminosa
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tra i soggetti investiti di compiti operativi e quelli individuati ai vertici dell’associazione. La Corte di rinvio riteneva che gli elementi probatori
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cronologico relativo alla durata della supposta associazione sia alla struttura del gruppo criminale, che con riguardo alla risultanze del processo e
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alla generica deliberazione di aderire la programma proprio dell’associazione.
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’associazione e dell’adesione delle volontà al programma delinquenziale di cui i singoli episodi criminosi costituiscono attuazione: al contrario, la
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contraddizioni non rilevante dai giudici di merito; mancata prova dei requisiti essenziali dell’associazione; – illogicità e carenze logiche in ordine
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dei flussi finanziari provenienti dal traffico di droga e consentendo all’associazione di poter sempre contare sulla sua collaborazione per il
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’associato il reato fine che si ha prova di collegare all’associazione, siccome compreso nel programma generico dell’organizzazione” (Cass., Sez. I, 21
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. e R.: in base a tali elementi, considerati precisi e univoci, è stato ritenuto che l’imputato, figlio di C. G., fondatore dell’associazione operante
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, secondo la prospettazione dell’accusa, si sarebbe manifestato inserimento del C. nell’associazione criminosa (provvista dell’alloggio di L. a C. G. e