Sentenza n. 1988
In piena sintonia con tale linea interpretativa la Corte di rinvio ha giustamente escluso che la condanna del C. per il delitti associativo commesso
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3.3. – Esce indenne dalle censure formulate con i motivi di impugnazione anche la pronuncia di responsabilità per il delitto associativo nei
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– per C. S. D.: è stato assolto dal reato associativo e da quello di spaccio in quanto i rapporti di affari con i C. e con il N. non sono stati
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reato associativo desunta dalla sola sua presenza nel quadrilatero di via Anguissola in talune occasioni nelle quali non erano stati eseguiti sequestri
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– per La R. G.: la responsabilità per il delitto associativo era basata sulle dichiarazioni dei collaboratori M. e di Di D. , sulle deposizioni dei
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associativo e alla ritenuta aggravante del numero degli associati, avendo dato la Corte di rinvio adeguatamente conto delle statuizioni riguardanti
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Di D. e M. forniscono adeguata dimostrazione della consapevolezza per il reato associativo e per quello di spaccio; sono state negate le attenuanti
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responsabilità del M. in ordine al reato associativo e ai singoli episodi di spaccio, mentre tali elementi risultavano, ad una corretta lettura, privi di
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di primo grado, assolveva C. S. D., già prosciolto per il delitto di spaccio di cui al capo B), dal delitto associativo di cui al capo A) per non
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3.4. – Per esaurire la tematica attinente al delitto associativo devono esaminarsi i ricorsi proposti, per opposte ragioni, dal Procuratore Generale
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costitutivi del delitto associativo, atteso che la sistematica e continuativa collaborazione posta in essere dal N. può essere valutata, sul piano obiettivo
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– per M. R.: è stato ritenuto responsabile del delitto associativo e di quello di spaccio sulla base della sua partecipazione all’episodio del 27
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3.2. – La prova della responsabilità per il delitto associativo di La R. G. è stata ricondotta ad un contesto probatorio che, con una seria
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individuati in nulla si distinguono da quelli posti a base della condanna per il delitto associativo e, nello sviluppo della motivazione, non è stato
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in luce la sussistenza, per ciascuno di essi, delle condizioni obiettive e soggettive per l’addebitabilità del delitto associativo identificate nel
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dalla responsabilità per il delitto associativo, ignorando l’autonomia esistente tra quest’ultimo e i reati fine e senza tenere conto che per integrare
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valutato, con prudente apprezzamento, tali dati fattuali inferendone che la responsabilità per il delitto associativo deve essere ricondotta al fatto
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altri associati, rende pienamente attendibile la conclusione relativa alla responsabilità del M. per il delitto associativo non risultando credibile
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traffico di droga, con particolarità che per la configurazione del reato associativo non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata
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A) Il procuratore Generale di Milano impugnava la sentenza limitatamente al capo con cui il C. era stato assolto dal delitto associativo
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La Corte territoriale riteneva di dovere confermare il convincimento del giudice di primo grado sull’esistenza della prova del delitto associativo ex
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, soprattutto, a seguito della soluzione del C. dal reato associativo – è stato ricondotto dal giudice di rinvio ad una situazione fattuale radicalmente diversa
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responsabilità per il reato associativo; d) mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
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seguenti punti: – vizi logici nell’interpretazione degli elementi fattuali ritenuti indicativi del reato associativo, la cui esistenza è stata affermata
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legittimità nell’analisi ricostruttiva della normativa poggiano sulla regola fondamentale dell’autonomia del reato associativo e dei reati fine
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dell’art. 649 c.p.p. sul rilievo che il presente processo e quello svoltosi a Palermo, avente ad oggetto il delitto associativo ex art. 416 bis c.p
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delitto associativo, dato che alcuni indizi mancano del carattere della gravità, altri sono privi del requisito della precisione e altri ancora non sono