Sentenza n. 1988
verbalizzanti, sui rapporti con gli altri associati e, in particolare, con Z., mentre quella per i singoli episodi di spaccio concerneva i fatti
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), a carattere federalistico verticistico, raggruppante l’intera massa degli associati, sia pure con suddivisione in articolazioni territoriali; dall
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associativo e alla ritenuta aggravante del numero degli associati, avendo dato la Corte di rinvio adeguatamente conto delle statuizioni riguardanti
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è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono – ciascuno nell’ambito dei compiti
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associati (in particolare, quelli con un esponente di spicco come lo Z., rilevati direttamente dai Carabinieri.
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associati – e al fatto che, ad un controllo, fu trovato in possesso di una busta contenente circa 250 milioni di banconote di piccolo taglio
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. e di S., nonché delle frequentazioni degli associati presso la gelateria gestita dalla di lui moglie, e del suo fattivo interessamento per il
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norme regolatrici del concorso di persone nel reato, la responsabilità degli associati per i reati di spaccio è stata fatta automaticamente derivare
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altri associati, rende pienamente attendibile la conclusione relativa alla responsabilità del M. per il delitto associativo non risultando credibile
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funzioni fra gli associati tutti rispondono di tutto nel senso che chi ha partecipato alle trattative risponderà delle successive cessioni anche se non
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frazionati nel tempo e che si realizzasse piena fungibilità e intercambiabilità dei compiti degli associati (v. pag.36): con il risultato che era
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relazione all’attribuzione al C. della posizione di capo dell’associazione e al numero degli associati; g) violazione della legge penale e manifesta