Sentenza n. 1988
6.1. – Passando ad esaminare i ricorsi relativi al capo di sentenza contenente la pronuncia di condanna per il reato di corruzione di cui agli artt
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denunciando la violazione ed erronea applicazione degli artt. 161, 601, 627 c.p.p. in dipendenza della nullità del decreto di citazione relativo al
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Deve premettessi che il C., non appellante, è stato presente, a norma degli artt. 587 e 601, comma 1 c.p.p., sia nel giudizio di secondo grado che
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considerate non indispensabili ai fini della decisione e dichiarava manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità degli artt. 323 c.p. e 192
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Infine, il tribunale dichiarava la responsabilità di N. C., C., C., T. per il reato di cui agli artt. 110, 321, c.p., di M., T. e P. per il reato di
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O) Nell’interesse di T. V. veniva dedotta l’inosservanza di norme processuali in riferimento alla violazione degli artt. 521 e 597 c.p.p. in quanto
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riforma della decisione di primo grado, assolveva il C. dal reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per non avere commesso il fatto, concedeva al n. le
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E) Nell’interesse di M. R. l’avv. Daria Pesce proponeva contro la sentenza impugnata le seguenti censure: a ) violazione degli artt. 498 e 499 c.p.p
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annulla la sentenza impugnata nei confronti di C. A. nonché nei confronti di N. G. limitatamente ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della l. 685-75
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precludere la rilevazione delle nullità verificasi nei progressi gradi del giudizio; b) inosservanza di norme processuali (artt. 240, 357, 416, 499, 514
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all’epoca in cui esso è stato compiuto in quanto non erano ancora entrati in vigore gli artt. 23 e 24 della l. 19.3.1990, n.55; c) mancanza di
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aveva erroneamente dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 323 c.p. in relazione agli artt. 25
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; d) violazione degli artt. 192, comma 2 e 3, 603 , comma 3 e 624, comma 1 c.p.p. con riguardo alla illegittima rinnovazione dell’istruzione
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per violazione dell’art. 606 lett. c) ed e), in relazione agli artt. 627, comma 2,3 e 4 e 624, comma 12 c.p.p., in quanto la Corte di rinvio aveva
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venivano dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per avere anche in concorso con persone non identificate detenuto, acquistato e
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per l’abuso d’ufficio un pena edittale compresa tra i sei mesi e i tre anno, deve sottolinearsi che, in forza del combinato disposto degli artt.157