Sentenza n. 1988
Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente
Sentenza n. 1988
motivazione dell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art.603 c.p.p.. Inoltre, deve sottolinearsi che il secondo comma dell’art.627 c.p.p., dopo
Sentenza n. 1988
cui all’art. 319 c.p. nonché di N. C. e S. per il reato di abuso di ufficio ex art. 324 c.p. in relazione alla illegittima approvazione del piano di
Sentenza n. 1988
risultato di una corretta lettura della disposizione di cui all’art. 499, comma 5 c.p.p. secondo cui il “testimone può essere autorizzato dal presidente a
Sentenza n. 1988
ex art. 75 della l. 685-75 ed impediscono la configurabilità di differenti fattispecie riconducibili a differenti norme incriminatrici, quale, ad
Sentenza n. 1988
semplice consultazione di appunti ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell’art. 499 e del secondo comma dell’art. 514 c.p.p. rende evidente
Sentenza n. 1988
richiamato l’art. 627, comma 4 c.p.p. per considerare precluse tutte le questioni di rito inerenti alle precedenti fasi processuali, osservando che la
Sentenza n. 1988
1.4. – Sono sottratte alla preclusione ex art. 627, comma 4 c.p.p. le censure a mezzo delle quali i ricorrenti hanno denunciato la inutilizzabilità
Sentenza n. 1988
processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p. sotto i seguenti profili: inutilizzabilità derivata delle deposizioni
Sentenza n. 1988
Il reato di abuso d’ufficio previsto dall’art.323 c.p., nel testo modificato dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, è estinto per prescrizione
Sentenza n. 1988
patteggiamento ex art. 599, comma 1 e 4 e 602, comma 2 c.p.p., con rinuncia agli altri motivi.
Sentenza n. 1988
Non è producente l’obiezione a mezzo della quale vari ricorrenti hanno lamentato la violazione del citato art. 499, comma 5 adducendo che tale
Sentenza n. 1988
Con motivi nuovi il difensore dello S. deduceva la non configurabilità del reato alla luce della riformulazione dell’art. 323 c.p. con l. 16.7.1997
Sentenza n. 1988
per violazione dell’art. 606 lett. c) ed e), in relazione agli artt. 627, comma 2,3 e 4 e 624, comma 12 c.p.p., in quanto la Corte di rinvio aveva
Sentenza n. 1988
P) Il difensore di M. G. chiedeva l’annullamento della sentenza in base ai seguenti motivi di ricorso: a) nullità ex art. 606 lett. b) ed e) per
Sentenza n. 1988
valutazione delle prove assunte ex art. 603 c.p.p. ritenute irrilevanti, senza plausibile spiegazione, riguardo al fermo e al sequestro della somma di dieci
Sentenza n. 1988
Premesso che la nozione di invalidità derivata ha trovato esplicito riconoscimento normativo con l’art. 185, comma 1 c.p.p. che, nel regolare gli
Sentenza n. 1988
Collegio in cui è stato precisato che la regola preclusiva di cui al quarto comma art. 627 del codice vigente costituisce un necessario corollario
Sentenza n. 1988
posta dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, e presenta, quindi, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa da essa delineata.
Sentenza n. 1988
di legittimità in tema di controllo delle dichiarazioni rese da correi e da persone imputate in procedimenti connessi ai sensi dell’art. 192, comma 3 e
Sentenza n. 1988
giudice di merito nella scelta di concedere o di rifiutare le circostanze attenuanti ex art.62 bis c.p., deve porsi in risalto che l motivazione della
Sentenza n. 1988
Nella sentenza impugnata è stata negata l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.649 c.p.p. rilevando che, nonostante gli indubbi
Sentenza n. 1988
alla pronuncia di assoluzione ex art. 530, comma 2 anziché ai sensi dell’art. 530, comma 1 c.p.p. per avere la Corte di merito omesso di rilevare che
Sentenza n. 1988
dalla Corte di Cassazione e la portata della disposizione di cui all’art. 627, comma 4 c.p.p. consentivano al giudice di rinvio di pronunciarsi soltanto
Sentenza n. 1988
piano di lottizzazione avesse avuto una trattazione accelerata e un irregolare iter burocratico. Gli stessi vizi ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p
Sentenza n. 1988
parte del giudice di secondo grado dell’art.603 c.p.p. per la ragione che era stata adeguatamente motivata l’assoluta necessità di disporre la
Sentenza n. 1988
CIMEP e la variante al piano regolatore generale, contenente il rinvio all’art.22 delle N.T.A.– nel caso di specie ricorrono gli elementi costitutivi
Sentenza n. 1988
contenuto del dictum del Supremo Collegio, cui il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi a norma del terzo comma dell’art. 627 c.p.p., sia ai
Sentenza n. 1988
condizioni per l’effetto estensivo ai sensi dell’art.587 c.p.p.-
Sentenza n. 1988
circostanze attenuanti tipizzate. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art.62 bis c.p., il
Sentenza n. 1988
avere commesso il fatto ai sensi dall’art. 530, comma 2 c.p.p. e tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche riconosciute a N. G., a M. G., a T
Sentenza n. 1988
rivolte contro il capo di sentenza concernente la responsabilità degli imputati per il delitto previsto dall’art.75 della l. 22.12.1975, n.685, dovendo
Sentenza n. 1988
valutazione rispondente ai canoni logici e giuridici posti dall’art.192 c.p.p., è stato reputato univocamente indicativo dell’inserimento dell’imputato nell
Sentenza n. 1988
in Milano possa avere il divieto del bis in idem ritenendo che la responsabilità per il delitto associativo ex art. 416 bis c.p., affermata dal
Sentenza n. 1988
di Milano e da C. S. D. contro la pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 530, comma 2 c.p.p.: il primo ha dedotto che è stata esclusa l
Sentenza n. 1988
I) I difensori di C. A. hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell’art
Sentenza n. 1988
1.2. – Dai principi testè esposti si evince che il fondamento della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 627 c.p.p. poggia sulla
Sentenza n. 1988
dell’art. 649 c.p.p. sul rilievo che il presente processo e quello svoltosi a Palermo, avente ad oggetto il delitto associativo ex art. 416 bis c.p
Sentenza n. 1988
il limite posto dal quarto comma dell’art. 627 non oprerebbe nei confronti delle inutilizzabilità, essendo evidente che, poiché tale norma è
Sentenza n. 1988
dei verbali e degli atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria, colpita dal divieto posto dal secondo comma dell’art
Sentenza n. 1988
situazione di equivocità e di ambivalenza che giustifica il proscioglimento ai sensi dell’art. 530, comma 2 c.p.p.– Ciò posto, deve sottolinearsi che nella
Sentenza n. 1988
diversa prospettiva dischiusa dall’art. 627, comma 2 c.p.p., la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale compiuta nel giudizio di rinvio risulta sorretta
Sentenza n. 1988
rinviava per nuovo giudizio ad altra Sezione di Corte di Appello di Milano, rilevando che, a norma dell’art. 242 disp. att. del vigente codice di rito
Sentenza n. 1988
S. A., assessore all’urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato per il delitto di abuso di ufficio ex art. 323, comma 2 c.p. e la sua
Sentenza n. 1988
la totale convergenza delle distinte fonti di prova è stata reputata univocamente significativa dell’esistenza associazione ex art. 75 della l. 685
Sentenza n. 1988
inosservanza e falsa applicazione dell’art. 110 c.p. nonché da mancanza e illogicità manifesta della motivazione per la ragione che, in violazione delle
Sentenza n. 1988
denunciandone la nullità ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte
Sentenza n. 1988
relazione all’art. 75, comma 2 l. 685-75 in ordine alla configurabilità della partecipazione a sodalizio criminoso finalizzato allo spaccio di sostanze
Sentenza n. 1988
del motivo di ricorso ex art.606, comma 1 lett. e) c.p.p., il compito della Corte Suprema non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca
Sentenza n. 1988
dal quarto comma dell’art. 627 c.p.p. ma, più semplicemente, quella di rimettere al giudice di rinvio a seguito dell’accoglimento dei motivi di