Sentenza n. 1988
mancata applicazione delle attenuanti generiche richieste dal C..
Sentenza n. 1988
inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche, delle quali si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, nonché motivazione
Sentenza n. 1988
l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione di tale situazione.
Sentenza n. 1988
denunciando la violazione ed erronea applicazione degli artt. 161, 601, 627 c.p.p. in dipendenza della nullità del decreto di citazione relativo al
Sentenza n. 1988
l’errata applicazione della legge penale e l’illogicità manifesta della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla
Sentenza n. 1988
al requisito della congruenza logica quello della conformità all’esatta applicazione della legge penale.
Sentenza n. 1988
Nella sentenza impugnata è stata negata l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.649 c.p.p. rilevando che, nonostante gli indubbi
Sentenza n. 1988
Dall’applicazione di tale principio di diritto consegue che la notifica del decreto di citazione eseguita al C. non al domicilio eletto, ma al
Sentenza n. 1988
Dall’applicazione di tale criterio direttivo deriva che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche ad essa rivolte, da opposti
Sentenza n. 1988
applicazione di norme giuridiche.
Sentenza n. 1988
elementi probatori disponibili, e rappresenta l’esatta applicazione dei principi giuridici che presiedono alla configurazione degli elementi
Sentenza n. 1988
valutazione delle prove e abbia dato esatta applicazione alle norme che configurano la predetta fattispecie criminosa.
Sentenza n. 1988
egli elementi probatori a discarico erano prevalenti su quelli dell’accusa; b) erronea applicazione delle norme urbanistiche con riferimento al ritenuto
Sentenza n. 1988
inosservanza e falsa applicazione dell’art. 110 c.p. nonché da mancanza e illogicità manifesta della motivazione per la ragione che, in violazione delle
Sentenza n. 1988
milioni eseguiti il 20.4.1989; c) erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. in quanto dalla partecipazione al
Sentenza n. 1988
’episodio di via Salis del 28.4.1989; d) mancanza e illogicità della motivazione sulla omessa applicazione delle attenuanti generiche.
Sentenza n. 1988
La ratio decidendi della sentenza di rinvio merita consenso in quanto rappresenta puntuale applicazione di un indirizzo affermato più volte nella
Sentenza n. 1988
ed errata applicazione della legge penale per avere dato rilievo ad un fatto che corrisponde ad una vera e propria ipotesi di riciclaggio non punito
Sentenza n. 1988
giudizio avrebbero dovuto essere definite tutte le contestazioni che, in punto di valutazione delle prove e di applicazione della legge penale
Sentenza n. 1988
da quella posta a base dell’accusa originaria, c) violazione e falsa applicazione di norme processuali in relazione all’omesso esame delle questioni
Sentenza n. 1988
c.p.p., salvo quella relativa all’applicazione dell’art. 603 c.p.p., in riferimento alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di
Sentenza n. 1988
fine dalla semplice qualità di associato: con motivazione adeguata sul piano logico e rispondente alla corretta applicazione dei principi giuridici in
Sentenza n. 1988
può trovare applicazione in materia di inutilizzabilità, essendo questa sancita per le prove illegittimamente acquisite in violazione dei divieti di
Sentenza n. 1988
specie e nella qualità e non suscettibili di spiritistica tipizzazione, che ne delimiti il campo di applicazione (cfr. Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991