Sentenza n. 1988
cui all’art. 319 c.p. nonché di N. C. e S. per il reato di abuso di ufficio ex art. 324 c.p. in relazione alla illegittima approvazione del piano di
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Nella sentenza impugnata è stata negata l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.649 c.p.p. rilevando che, nonostante gli indubbi
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. 649 c.p.p. per la ragione che il C. è stato condannato, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo, per il delitto di cui all’art.416 bis c.p
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morte di questo, il figlio A. aveva assunto una posizione di preminenza all’interno del gruppo, che aveva continuato ad operare sino alla metà del 1989
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La parte civile ha diritto al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che, in relazione alla complessità del processo e all
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’appartenenza dell’imputato all’associazione finalizzata al narcotraffico con una motivazione manifestante illogica; carente, priva dei necessari passaggi logici
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appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all’organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso”: attraverso il riferimento sistematico
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all’associazione in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di droga, dato che, con
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3.1. – L’appartenenza di C. A. all’associazione è stata ritenuta dimostrata mediante il coordinamento di distinti elementi probatori, pienamente
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al requisito della congruenza logica quello della conformità all’esatta applicazione della legge penale.
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pronuncia di condanna per i reati fine di spaccio non sono state fatte coincidere, puramente e semplicemente, con il mero fatto della partecipazione all
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Carabinieri, dalle cui deposizioni, confermate dalle propalazioni dei collaboratori, è emersa chiaramente la posizione di preminenza in seno all
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della motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza del M. all’associazione e alla commissione dei reati fine con riferimento, in particolare, all
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relazione all’art. 75, comma 2 l. 685-75 in ordine alla configurabilità della partecipazione a sodalizio criminoso finalizzato allo spaccio di sostanze
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esempio, quella del riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p.-
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Quanto al reato di cui all’art. 75 della l. 22.12.1975, n.685, il giudice di primo grado rilevava che il Carollo, nella sua qualità di capo e di
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, istruzioni e circolari interne al fine di fare approvare il piano di lottizzazione Martinelli Coppin relativo all’area del R.. Ditalché nella
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, avevano col n., tanto da giustificare il convincimento che costui era stabilmente incaricato, all’interno dell’organigramma dell’associazione, di
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hanno dedotto che il convincimento relativo all’operatività dell’associazione criminosa è privo di solide basi giustificative in quanto è inficiato da
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cancelliere della Corte di Appello di Milano all’atto del deposito della predetta impugnazione risalta che il C. ha eletto domicilio in alba presso lo studio
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– per N. G.: sono stati indicati quali elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti della sua appartenenza all’associazione le attività
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., la cui appartenenza all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata considerata provata sulla base degli univoci risultati
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quanto le linee argomentative della sentenza impugnata risultano, sul punto, pienamente congruenti sul piano logico e corrispondono all’esatta
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collocazione sul mercato della sostanza stupefacente e ricoprisse un ruolo del tutto particolare all’interno dell’associazione.
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– per M. R.: è stato ritenuto responsabile del delitto associativo e di quello di spaccio sulla base della sua partecipazione all’episodio del 27
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, intervenuta per taluni imputati, non è di ostacolo all’esame dei motivi di ricorso riguardanti la liquidazione del danno a favore del Comune di Milano
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dei flussi finanziari provenienti dal traffico di droga e consentendo all’associazione di poter sempre contare sulla sua collaborazione per il
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Il concreto e fattivo contributo stabile all’attività dell’associazione è stato ritenuto provato, riguardo a N. M., in base alla rilevata presenza
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risultato di una corretta lettura della disposizione di cui all’art. 499, comma 5 c.p.p. secondo cui il “testimone può essere autorizzato dal presidente a
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’associazione criminosa, la sua appartenenza all’organizzazione e la responsabilità per i singoli episodi di spaccio e per i reati contro la P.A., rispetto ai
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, ditalché delle sentenze di annullamento con rinvio deriva l’insuperabile ostacolo al nuovo esame di tutte le questioni relative alla nullità e all
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– per C. A.: sono stati richiamati i risultati delle osservazioni sul territorio compiute dai Carabinieri, le dichiarazioni di M. M. in merito all
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codice del 1930 per la ragione che alla data del 24.10.1989 erano stati eseguiti arresti, fermi e sequestri, sicché restava irrilevante il dato all
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S. A., assessore all’urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato per il delitto di abuso di ufficio ex art. 323, comma 2 c.p. e la sua
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determinante all’episodio del 27 28.4.1989 nel quale il M., in compagnia del C., dello S. e dello Z. (il primo e il terzo dirigenti dell’associazione
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dalla Corte di Cassazione e la portata della disposizione di cui all’art. 627, comma 4 c.p.p. consentivano al giudice di rinvio di pronunciarsi soltanto
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sostanziale, erano state sollevate con riguardo all’affermazione di responsabilità degli imputati per i singoli reati loro iscritti.
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. venivano prospettati con riguardo all’accertamento degli elementi costitutivi del delitto di abuso di ufficio, di cui faceva difetto il requisito della
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14.11.1995 e degli effetti che ne sono derivati tanto riguardo ai poteri decisori del giudice di rinvio quanto relativamente all’esercizio della facoltà
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c.p.p., salvo quella relativa all’applicazione dell’art. 603 c.p.p., in riferimento alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di
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univocità e di concludenza, C) errata interpretazione dell’art. 192 c.p.p. e travisamento dei fatti in riferimento all’attività di sconto di cambiali a
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reato di corruzione ex art. 319 c.p. in quello di abuso d’ufficio non patrimoniale di cui all’art. 323, comma 1 c.p. e, di conseguenza, alla mancata
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prefigurati, aventi valore significante ai fini dell’adeguamento della pena alla natura ed all’entità del reato nonché alla personalità del reo (Cass
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criteri di cui all’art. 133 c.p. riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
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assistiti dalla indispensabile connotazione della concordanza: ditalché, all’esito di una simile analisi critica degli elementi indizianti valutati
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sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza in quanto l’eventuale rinvio della causa all’esame del giudice di merito, dopo la
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familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all’accusa dei